Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere – Il maneggio di denaro è occasione di lavoro
Ai fini del risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro, il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo e che, al fine di integrare l’occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
In particolare, il maneggio di denaro costituisce un’ipotesi oggettiva di attività protetta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la tutela assicurativa ai casi di possesso del denaro anche fuori dai luoghi di lavoro, nonché di aggressione per motivi di lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario.
Requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l’evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività (v. Cass. n. 774 del 1999).
Come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 8538 del 1997; n. 3994 del 1997; n. 10910 del 1996; n. 11172 del 1992), l’occasione di lavoro, quale elemento costitutivo dell’infortunio indennizzabile, si verifica quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l’infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all’espletamento dell’attività
lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l’infortunio sia astrattamente connesso all’esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità (in tal senso v. Cass. n. 774 del 1999, in motivazione).
Diverso è il rischio tutelato in caso di infortunio in itinere.
L’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, prevede che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro […]”.
Nell’infortunio in itinere, come definito dal legislatore del 2000, il rischio assicurato è quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La norma tutela il rischio generico, inerente al percorso seguito dal lavoratore per recarsi al lavoro, cui soggiace qualsiasi persona che lavori (così Cass. n. 5814 del 2022, in motivazione; v. anche Cass. n. 11545 del 2012; n. 3776 del 2008).