02 Dicembre 2022

S.U. – Terzo trasportato – Art. 141 CdA – Coinvolgimento di due veicoli – Legittimazione congiunti esclusa

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 30 novembre 2022, n. 35318 (rel. D. Sestini)
L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Preliminarmente, la Suprema Corte si pronuncia sulla questione relativa alla configurabilità della tutela assicurativa in favore del conducente responsabile del sinistro, che rimanda, in termini più generali, alla possibilità che il responsabile di un illecito possa ottenere il risarcimento del danno che si è “autoprodotto” (tale, nello specifico, è il danno patito in proprio dal conducente per la perdita della relazione con la moglie deceduta nel sinistro che egli stesso ha provocato).
Sul punto, richiama la previsione dell’art. 129 cod. ass. (secondo cui «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro»), che costituisce corollario del principio generale, sotteso all’intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994); principio ‘scolpito’ nella norma cardine dell’art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato “ad altri” e onera del risarcimento l’autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato; principio, infine, ribadito dall’art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE del 16.9.2009.
Ne deriva che la pretesa risarcitoria coltivata dal ricorrente difetti del necessario e ineludibile presupposto della sua astratta risarcibilità.

Quanto alla questione relativa alla corretta interpretazione del sistema delineato dall’art. 141 CdA, la Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che l’azione diretta può essere esercitata nel solo caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli.

E ciò alla luce di una interpretazione dell’art. 141 che – come prescritto dall’art. 12 preleggi – deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore, nell’ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell’articolo e che colga la logica interna e l’interdipendenza fra le sue disposizioni.

Va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall’espressione «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.

L’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell’assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione dell’assicuratrice del vettore).

Inoltre, non appare necessario che vi sia uno scontro materiale fra i veicoli, essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva, infatti, è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell’impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile che – come si è detto – costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.

Deve ritenersi altresì che l’art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005». Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.

Deve, infine, rimarcarsi che l’art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest’ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell’art. 141 cod. ass.. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell’art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica.