15 Ottobre 2018

Il pagamento di assegno circolare effettuato dalla Banca emittente in favore di soggetto cui il fallito abbia girato l’assegno non è ripetibile

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25558 (Rel. Campese)
Come si desume dagli artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, l'assegno circolare è una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, all'ordine della persona indicata come prenditore. La banca che emette un assegno circolare, dunque, adempie un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente, non necessariamente coincidente con la persona indicata come prenditore, ed assume un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo. Di tali due atti, l'adempimento dell'obbligazione di provvista e l'assunzione dell'obbligazione cambiaria, non vi è dubbio che la prima rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 44 I.fall., ove il richiedente sia fallito. L'assunzione dell'obbligazione cambiaria da parte della banca emittente, invece, non è, di per sè, un atto del fallito, che sarebbe inefficace a norma dell'art. 44, comma 1, I.fall., nè il pagamento di un credito del fallito, che sarebbe inefficace giusta l'art. 44, comma 2, I.fall.. Relativamente inefficaci potrebbero certo essere tutti gli atti che determinano la circolazione del titolo cartolare, se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito. E, nel caso in esame, potrebbero risultare appunto inefficaci non solo l'adempimento dell'obbligazione di provvista nei confronti del soggetto poi dichiarato fallito, ma anche la successiva girata del titolo da parte di quest'ultimo in favore di un terzo. Nondimeno tale inefficacia potrebbe essere fatta valere solo dalla curatela fallimentare, perché, come si è chiarito, l'inefficacia, benché operante erga omnes, è relativa solo ai creditori concorsuali. Nella specie, invece, ad agire non è stata la curatela ai sensi dell'art. 44 I.fall. (essendo la stessa stata soddisfatta stragiudizialmente), bensì, ed ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la banca emittente che pretende di ripetere, asseritamente perché senza titolo, il pagamento di due assegni circolari (costituenti parti di una maggior importo) effettuato in favore di soggetto cui il fallito aveva girato quei titoli. Deve, però, escludersi, come sostanzialmente sancito dalla già citata Cass. n. 17310 del 2009, che la banca emittente possa sottrarsi al suddetto pagamento, e tanto proprio alla stregua di quanto si è precedentemente detto richiamandosi gli artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933. Proprio perché l'assegno circolare è una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, all'ordine della persona indicata come prenditore, la banca che lo emette adempie, come si è detto, una duplice obbligazione: di provvista nei confronti del richiedente, non necessariamente coincidente con la persona indicata come prenditore; cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo. Detta obbligazione cambiaria, dunque, che, come si è visto, non può considerarsi, di per sé, come atto del fallito o come pagamento del fallito, costituisce, nella specie, il titolo in forza del quale la banca emittente era tenuta nei confronti di chiunque fosse risultato legittimo portatore del titolo. Allo stesso, peraltro, nemmeno potevano opporsi eccezioni di natura personale riguardanti i rapporti dell'emittente con precedenti possessori.

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