11 Febbraio 2019

Il voto espresso prima del deposito della relazione di cui all’art. 172 legge fall. e dell’adunanza dei creditori è valido purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3860 (Rel. Pazzi)
Il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui all'art. 172 legge fall. e dell'adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180, comma 1, legge fall.; sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l'udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito.

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