05 Luglio 2018

Azione di responsabilità esercitata dal socio: la società è litisconsorte necessario

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17493
Non può ritenersi che l'azione di responsabilità esercitata dal socio in luogo della società possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio. Invero si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità; l'eventuale condanna dell'amministratore responsabile rifluisce nel patrimonio sociale e non già in quello del singolo socio; la società (e non il socio) può rinunciare e transigere l'azione. A livello sistematico, può dunque dirsi che, fermo restando l'importanza del valore innovativo in tema di legittimazione, l'art. 2476 cod. civ. continui a pretendere che nel relativo giudizio di responsabilità la società sia presente, o perché soggetto attore, o perché comunque evocata in giudizio da parte del socio che ha preso l'iniziativa. Nella specie la società non è mai stata citata in giudizio; ne deriva che il giudizio si è svolto a contraddittorio non integro e, pertanto, la sentenza impugnata è nulla.

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