Titolo esecutivo – Interesse legali – Escluso il saggio maggiorato di cui all’art. 1284, c. 4, c.c.

Cassazione Civile, sez. III, civ., sentenza 11 luglio 2024, n. 19015 (rel. A. Tatangelo)

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l’importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.

Terzo trasportato – Concorso colposo nella causazione del sinistro – Art. 1227, c.1, c.c.

Tribunale di Trapani, sentenza 14 maggio 2024, n. 321 (g. Hamel C.S.)

La condotta del terzo trasportato che, al momento del sinistro, viaggiava in condizioni di alterazione psico-fisica (dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti) e senza tenere conto delle condizioni di pericolo della strada (dovute alle avverse condizioni atmosferiche), ha efficacia causale nella verificazione del fatto e delle conseguenze dannose dello stesso. Ne consegue la riduzione proporzionale della responsabilità in capo al danneggiante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Minimi tariffari avvocati – Il giudice non può derogare i parametri minimi

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613 (rel. R. Caponi)

Salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012.

Tabelle Milano 2024 – Liquidazione del danno non patrimoniale – Capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione monetaria indici ISTAT

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano procede all'aggiornamento delle Tabelle e dei criteri orientativi:
1. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica - Edizione 2024
1.1 “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica - Edizione 2024
2. Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza – Edizione 2024
3. Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale – Edizione 2024
4. Relazione illustrativa del quesito medico-legale e modello di quesito
5. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti – Edizione 2024
5.1 Allegato 1. Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio
5.2 Allegato 2. Domande & risposte
6. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario – Edizione 2024
7. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa – Edizione 2024
8. Criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita - Edizione 2024 con le relative istruzioni
8.1 Tabella Maschi
8.2 Tabella Femmine
9. Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 terzo comma c.p.c.

Responsabilità per danni cagionati da animali – Art. 2052 c.c. – Esclusa legittimazione passiva del proprietario – Responsabilità del custode

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 27 giugno 2024, n. 2036 (g. D. Di Chiara)

Poiché ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità grava sul proprietario dell'animale "o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, intendendosi per "custode e responsabile" non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/12/2012, n. 22632). Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del proprietario di un cane nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dallo stesso, nel caso in cui la custodia appartenga alla ex moglie cui era stato affidato l'animale domestico a seguito della separazione.

Pedone – Escluso nesso causale tra sinistro e danni (frattura calcagno) – CTU

Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 7 giugno 2024, n. 3347 (g. A. Pandolfo)

Deve escludersi la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni riportate da un pedone nel caso in cui si tratti di isolata frattura scomposta del calcagno. Ciò in quanto, come affermato dal CTU nel caso di specie, il meccanismo della frattura del calcagno non è compatibile con le dinamiche di un incidente stradale con investimento del pedone, per le sue caratteristiche e il suo meccanismo traumatico rappresentato da un'azione diretta (caduta) dall'alto verso il basso. In tali casi, nella fase dell'urto il pedone subisce l'impatto del veicolo e viene colpito in un parte del corpo, e questa fase doveva essere rappresentata da altre lesioni, che mancano nel caso in esame; inoltre tali lesioni dovevano essere più imponenti della sola finale frattura calcaneare.

Modulo CAI – Valore probatorio – Tamponamento a catena

Cass. Civ., sez. III civ., ordinanza 3 giugno 2024, n. 15431 (rel. F.M. Cirillo)

L'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova; ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr. ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146).

Resp. sanitaria – Cartella clinica – Contenuto e omissioni

Cass. Civ., sez. III civ., ordinanza 17 giugno 2024, n. 16737 (rel. L. Rubino)

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.
L'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno): Cass. n. 27561 del 2017; Cass. n. 26428 del 2020).

Resp. medica – Giurisdizione ordinaria per la domanda di manleva dell’azienda nei confronti dei medici – Giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità contabile

Tribunale di Cosenza, sentenza 24 aprile 2024, n. 941 (g. C. Misasi)

Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma V, legge 24/2017, che, per il caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, disciplina l’azione di responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria e ne riserva l’esercizio al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, in assenza di espressa enunciazione della esclusività della giurisdizione contabile resta applicabile il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni" (cfr. Cass.S.U. n. 21922/2020).

Randagismo – Responsabilità della ASL – Delega ad altro ente inopponibile ai terzi

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 maggio 2024, n. 15244 (rel. G. Criscenti)

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. 3737/ 2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l’obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; Cass. 32884/ 2021).
L’obbligo grava per legge regionale sulla ASL, e non si può dire che venga assolto semplicemente delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altri: la convenzione vale tra le parti che la stipulano, e non verso i terzi, nei confronti dei quali la legge istituisce come obbligata la ASL. E dunque la ASL resta il soggetto obbligato, salvi suoi diritti contrattuali verso il soggetto che si era impegnato nei suoi confronti.