Deposito telematico in registro diverso dal contenzioso civile: mera irregolarità

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21446 (rel. C. Crolla)

Il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Perdita del rapporto parentale – Liquidazione equitativa ai nipoti per la morte del nonno – Sopravvivenza di altri congiunti

Tribunale di Agrigento, sezione civile, sentenza 6 giugno 2026, n. 873 (g. F. Verro)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai nipoti per la morte del nonno, deve considerarsi che né le Tabelle di Milano del 2024, né quelle di Roma del 2025, relative alla liquidazione del danno parentale, contemplano il rapporto tra nipoti e nonno deceduto, prevedendo l’ipotesi inversa di danno del nonno per la morte di un nipote. Ciò in quanto, mentre il nonno normalmente non contempla, secondo l’id quod plerumque accidit, la perdita prematura del nipote, il nipote è invece fisiologicamente posto nella condizione di dover affrontare, nel corso della vita, la perdita dell’ascendente, con una aspettativa di sopravvivenza strutturalmente maggiore.
Tale differenza incide in modo significativo sulla intensità del pregiudizio risarcibile secondo il parametro standardizzato, giustificando, in applicazione del criterio equitativo sotteso alle Tabelle milanesi, una riduzione del valore del punto, che il Tribunale ritiene congruamente determinata nella misura della metà.

Sinistro – Dichiarazione stragiudiziale di assenza di testimoni – Valore probatorio della confessione giudiziale e attendibilità del teste

Corte di Appello di Palermo, sezione terza civile, sentenza 20 giugno 2026, n. 1772 (rel. M. Laudani)

Le dichiarazioni stragiudiziali rese dal terzo trasportato alla compagnia di assicurazione, secondo cui nessuno aveva assistito al sinistro al di fuori del conducente, privano di ogni rilevanza probatoria la confessione giudiziale dello stesso conducente ed inficiano del tutto l'attendibilità del teste e la veridicità delle sue dichiarazioni.

Transazione: effetti equiparabili a sentenza passata in giudicato – Infrazionabilità della domanda

Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile, sentenza 14 maggio 2026, n. 973 (rel. P. Ferrari Bravo)

La transazione produce effetti equiparabili a quelli di una sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che essa copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche tutto ciò che era deducibile in sede di definizione dell’accordo. Sicché, in mancanza di specifiche limitazioni, l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti si estende a tutti i diritti scaturenti dal rapporto o dal fatto controverso.

Azione di responsabilità nei confronti dei notai – D.L. n. 100/2026

Decreto Legge n. 100 del 12 giugno 2026
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.

Art. 9 Termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

RC – Limiti della surroga tra Assicuratori di condebitori solidali

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 8 giugno 2026, n. 15559 (rel. G. Fanticini)

L'assicuratore della responsabilità civile d'un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d'un altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d'un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell'assicuratore della r.c. del condebitore solidale.

Esclusa Compensatio Lucri cum damno fra rendita INAIL e danno terminale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14356 (rel. M. Rossetti)

La rendita costituita dall'INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristora un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito a titolo di danno terminale in caso di morte conseguente alle lesioni. Il danno biologico temporaneo e quello permanente hanno la medesima natura giuridica, ma non hanno il medesimo oggetto. Quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l'identità della "natura del danno", ma l'identità del suo oggetto.

Perdita della capacità lavorativa – Liquidazione – Incidenza della futura posizione previdenziale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16925 (rel. M. Gorgoni)

La perdita della capacità lavorativa può spiegare effetti anche oltre il periodo di attività lavorativa, dovendosi valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, ovvero, in alternativa, escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, così evitando una sottostima del danno.

Surrogazione legale e regresso nelle obbligazioni solidali passive asimmetriche o paritetiche

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 29 maggio 2026, n. 16835 (rel. P. Spaziani)

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ai sensi dell'art.1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.

In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche" (contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l'atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.

Conducenti non abilitati alla guida – Clausola di esclusione – Operatività della garanzia

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13834 (rel. M. Rossetti)

Il conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, non trova applicazione nell'eventualità suddetta.
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della R.C.A., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 c.c.