25 Gennaio 2024

Validità della procura: tutti i chiarimenti delle Sezioni Unite

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2075 (rel. E. Vincenti)
Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2077 (rel. E. Vincenti)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Le fattispecie sottoposte al vaglio della Suprema Corte hanno permesso agli Ermellini di esprimere due importanti principi in relazione alla validità della procura per il ricorso per Cassazione e, più in generale, nel processo civile telematico.

La questione sottesa alla sentenza n. 2075 riguarda la validità della procura speciale per il ricorso per Cassazione rilasciata prima della redazione del ricorso e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso. La Corte ha preferito l’orientamento che considera valida la procura anche se redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore al ricorso, purché sia congiunta al ricorso stesso. Le Sezioni Unite sottolineato l’importanza di evitare eccessi di formalismo, valorizzando il ruolo sociale dell’avvocato nella giurisdizione.

La sentenza n. 2077, invece, affronta la questione della validità do una procura speciale alle liti rilasciata in formato analogico e utilizzata per un ricorso per cassazione in formato digitale. La Corte ha confermato che, in caso di ricorso nativo digitale, l’allegazione digitale di una copia della procura redatta su supporto cartaceo e autenticata con firma digitale è equiparata ad una procura speciale apposta in calce al ricorso. La decisione promuove un approccio flessibile e riconosce la validità della procura anche in assenza di specifici riferimenti al giudizio o al provvedimento impugnato.

Entrambe le sentenze rappresentano una conferma di principi già espressi in precedenza dalle Sezioni Unite, ribadendo l’importanza della collocazione topografica della procura rispetto all’atto cui si riferisce. La Corte enfatizza la necessità di evitare formalismi e di di garantire l’accesso al tribunale senza restrizioni ingiustificate. La decisione si estende anche al contesto del processo civile telematico, stabilendo la validità della procura digitale in diverse situazioni.

La conclusione delle Sezioni Unite è che, nel ricorso per Cassazione, la specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, ma è sufficiente la congiunzione materiale o telematica al ricorso, nel rispetto della finestra temporale tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso.

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