19 Gennaio 2024

Procura – Estinzione della società dopo il conferimento del mandato – Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. Civ., sez. seconda, ordinanza interlocutoria 28 dicembre 2023, n. 36216 (rel. C. Trapuzzano)
Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità della procura speciale conferita da una società che si è estinta per cancellazione prima che il procedimento di legittimità fosse avviato.
Occorre, infatti, chiarire il nodo relativo all’operatività del principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente all’apertura del procedimento di legittimità.

 

In forza di una prima ricostruzione, potrebbe ritenersi che il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società – che sia stata cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità – sia comunque inammissibile, non potendo invocarsi l’ultrattività del mandato (sebbene conferito al difensore prima che si sia perfezionata l’estinzione), tanto perché l’operatività di tale principio presupporrebbe che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento in cui il processo ha avuto inizio, quanto perché la proposizione di detto ricorso richiederebbe apposita procura speciale valida ed efficace al momento in cui il ricorso è proposto, e non già estinta prima della sua proposizione.

In base ad una ricostruzione alternativa potrebbe, invece, divisarsi che – in forza del valido conferimento del mandato difensivo – il procuratore debba comunque curarne l’esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, nonostante la sopravvenuta cancellazione della società, quale causa di estinzione del mandato, prima che il giudizio sia intrapreso.

In via consequenziale, ove si reputasse che la cancellazione della società, dopo il conferimento del mandato difensivo, ma prima della proposizione del ricorso di legittimità, determini, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso proposto da società non più esistente nel mondo giuridico (in quanto estinta prima della notifica del ricorso), sulla scorta di un mandato difensivo a sua volta cessato prima che l’azione di legittimità fosse intrapresa, si pone un’ulteriore questione, che appare di massima di particolare importanza. Ossia, occorre stabilire, all’esito, se le spese di lite – in favore del controricorrente – debbano essere poste a carico del soggetto (persona fisica) conferente la procura oppure personalmente a carico dei difensori della ricorrente.

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