06 Febbraio 2024

Produzione documentale – Deposito tempestivo – Contestazione – Indice documenti

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 gennaio 2024, n. 2772 (rel. E. Scoditti)
Deve ritenersi che non vi sia prova del tempestivo deposito della polizza assicurativa, oggetto di contestazione da parte della compagnia di assicurazione, nel caso in cui manchi l'indice dei documenti sulla copertina del fascicolo di parte, con certificazione sottoscritta dal cancelliere.
La mancanza di un indice dei documenti nel fascicolo di parte impedisce che il deposito possa considerarsi effettuato nelle forme di legge, anche nel caso in cui il documento (nel caso di specie, polizza assicurativa) sia stato successivamente congiunto alla memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c., con la dizione "depositato", ma la sottoscrizione del cancelliere sia stata apposta solo in calce all'atto.

Ai sensi degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c., gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria  con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere la irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia dello stesso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (cfr. Cass. n. 14661 del 2019; Cass. n. 5671 del 2010).

 

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