Resp. notaio – Affitto di ramo d’azienda – Negligenza – Omessa attività di accertamento
Quando lo scopo pratico dell'atto è messo a rischio da mancate verifiche (o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità), il notaio risponde anche per omessa informazione, oltre che - come nella specie - per difetto delle attività di accertamento, che sono doverose per la realizzazione della funzione contrattuale; solamente quando, invece, le parti hanno assunto impegni negoziali espressi, soggetti anche ad apprezzamento di affidabilità e convenienza (come quello alla cancellazione delle riscontrate formalità), il notaio non è tenuto a rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata.
Nel caso di affitto di ramo d'azienda, il professionista, dovendo prestare, secondo buona fede contrattuale, la sua diligente opera
per assicurare l’utile oltre che valido effetto negoziale, deve effettuare gli accertamenti necessari (verifiche catastali e di Conservatoria) ai fini della realizzazione delle funzione contrattuale per l'affittuario richiedente, e, segnatamente, verificare la presenza di vincoli gravanti sull'immobile.