15 Ottobre 2026

Resp. notaio – Affitto di ramo d’azienda – Negligenza – Omessa attività di accertamento

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 7 ottobre 2026, n. 26423 (rel. P. Porreca)
Quando lo scopo pratico dell'atto è messo a rischio da mancate verifiche (o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità), il notaio risponde anche per omessa informazione, oltre che - come nella specie - per difetto delle attività di accertamento, che sono doverose per la realizzazione della funzione contrattuale; solamente quando, invece, le parti hanno assunto impegni negoziali espressi, soggetti anche ad apprezzamento di affidabilità e convenienza (come quello alla cancellazione delle riscontrate formalità), il notaio non è tenuto a rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata.
Nel caso di affitto di ramo d'azienda, il professionista, dovendo prestare, secondo buona fede contrattuale, la sua diligente opera per assicurare l’utile oltre che valido effetto negoziale, deve effettuare gli accertamenti necessari (verifiche catastali e di Conservatoria) ai fini della realizzazione delle funzione contrattuale per l'affittuario richiedente, e, segnatamente, verificare la presenza di vincoli gravanti sull'immobile.

Nel caso di specie, la società A. s.r.l. aveva stipulato con altra società Z. s.a.s. un contratto di affitto di ramo di azienda con attività di ristorazione e affittacamere, comprensivo d’immobile concesso alla locatrice in comodato da Z.

La società A. aveva effettuato lavori per ampliare la capacità ricettiva della struttura, stipulando un mutuo, ma era stata costretta a rilasciare l’immobile perché oggetto di procedura esecutiva a carico del socio della società Z.

Il professionista, nel rogare l’atto, aveva quindi omesso la verifica di tale precedente vincolo, risultante perché oggetto di specifica pubblicità, e all’evidenza decisivo rispetto alla stipula del contratto di affitto.

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