08 Settembre 2026

Assicurazione – Prova del contratto – Prova scritta anche tramite scambio mail

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23855 (rel. M. Rossetti)
La prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto di quest’ultima.
In particolare, possono costituire prova scritta del contratto di assicurazione:
- lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (Cass. Sez. 3, 21/05/2024, n. 14046);
- la c.d. “ricevuta provvisoria di copertura” rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza (Cass. Sez. 3, 18/02/2000, n. 1875; Cass. Sez. 1, 15/12/1987, n. 9298);
- la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato (Cass. Sez. 3, 17/05/1972, n. 1501; Cass. Sez. 1, 26/10/1967, n. 2648).

Che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.) non vuol dire che, senza la polizza, l’esistenza ed il contenuto di esso non possano essere dimostrati aliunde.

Nel caso di specie, pur avendo l’assicurato disconosciuta la sottoscrizione della polizza prodotta dalla Compagnia, dallo scambio di mail e dalla condotta complessiva delle parti, appare chiaro che il contenuto in concreto delle condizioni di polizza fosse quello allegato dalla stessa Compagnia, ossia la pattuizione di un premio in una quota fissa con previsione di conguaglio al termine dell’annualità. In particolare, l’esistenza della clausola di regolazione del premio si desumeva dai messaggi con i quali, da un lato, la Compagnia aveva domandato all’assicurata la regolazione del premio; e dall’altro questa aveva risposto comunicando l’ammontare del fatturato.

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