07 Ottobre 2026

PCT – Deposito – Anomalia fatale – Oneri del depositante

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 23 maggio 2026, n. 15923 (rel. A. Pellecchia)
Nel caso in cui l'iscrizione a ruolo di un appello sia stata rifiutata dalla cancelleria per la segnalazione dell’anomalia c.d. fatale derivante dalla mancata indicazione delle parti, grava sull’appellante l’onere di rinnovare l’inoltro nei termini di legge di cui all’art. 347 c.p.c., ossia entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto di appello; ne consegue che l’inoltro effettuato successivamente (nel caso di specie dopo tre mesi) deve ritenersi intempestivo, in quanto eseguito oltre il termine legale previsto, atteso che detta anomalia impedisce al sistema di acquisire i dati necessari per la creazione del fascicolo informatico.

Nel caso di specie, era stato notificato un atto di citazione in appello in data 1° giugno 2022 ma la successiva iscrizione a ruolo, effettuata in via telematica il 9 giugno 2022, aveva avuto esito negativo, in quanto la relativa busta era stata rifiutata con la seguente causale: “non sono state inserite le parti convenute e il sistema non permette di procedere all’acquisizione degli atti”. A seguito di tale rifiuto, l’appellante aveva provveduto a una nuova iscrizione a ruolo soltanto in data 14 settembre 2022, quindi a distanza di oltre tre mesi, senza formulare istanza di rimessione in termini.

Non può ritenersi tempestiva l’iscrizione a ruolo effettuata mediante il deposito telematico dell’8 giugno 2022, poi rifiutato dalla Cancelleria il 9 giugno 2022, atteso che il primo inoltro non aveva consentito al sistema di creare il fascicolo informatico e, quindi, di determinare la pendenza della lite, con la conseguenza che gravava sulla parte l’onere di procedere a un nuovo deposito nei termini di legge.

D’altra parte, nessuna rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. poteva essere concessa all’appellante, atteso che tale concessione può darsi solo nei casi in cui il rifiuto del primo inoltro sia avvenuto dopo la scadenza dei termini per causa non imputabile all’appellante (ossia, per malfunzionamento del sistema che abbia impedito l’inserimento), laddove, invece, nella fattispecie in esame quel rifiuto è stato tempestivo ed attribuito ad omissione dell’appellante stesso.

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