Assicurazione contro i danni – Reintegrazione in forma specifica – Clausola limitativa dell’oggetto del contratto

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 luglio 2022, n. 23415 (rel. P. Spaziani)

Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757).

Danno da premorienza – Liquidazione – Durata effettiva della vita – Criterio della proporzionalità

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41933 (rel. F.M. Cirillo)

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

FGVS – Azione recuperatoria – Regresso ex art. 292 C.d.A.

Cassa. Civ., SS.UU., sentenza 7 luglio 2022, n. 21514 (rel. A. Scrima)

L'azione prevista dal comma 1 dell’art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell’art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

Danni da emotrasfusioni: principi consolidati

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 8 luglio 2022, n. 21695 (rel. E. Scoditti)

Costituisce indirizzo consolidato e assai risalente di questa Corte (si veda già Cass. sez. U. n. 576 del 2008) quello secondo cui in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della salute è responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto (fra le tante da ultimo Cass. n. 11360 del 2018 - relativa a trasfusione eseguita nel 1992 - e n. 8405 del 2020).
Altrettanto consolidato è l'orientamento secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (fra le tante da ultimo Cass. n. 21145 del 2021 e n. 1566 del 2019).
Va infine rammentato che in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. n. 17084 del 2017).

Art. 696 bis cpc – Condizione di procedibilità della domanda – Orientamento del Tribunale di Catania

Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ex art. 8 comma 2, Legge n. 24/2017: Limiti di utilizzo – Condizione di procedibilità della domanda - Ammissibilità

[...] Ci si è chiesti se la parte pretesa danneggiata per dedotta malpractice medica, esperito un primo procedimento di mediazione, chiuso con verbale negativo, possa, successivamente, proporre un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e ciò in considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto una condizione di procedibilità alternativa, a scelta dell’interessato.
Secondo il Tribunale di Catania, il ricorso così incoato deve essere dichiarato inammissibile, giacché la condizione di procedibilità si è già avverata e, pertanto, viene meno l’interesse, giuridicamente rilevante e tutelabile, a intraprendere un procedimento di istruzione preventiva per attuare la condizione di procedibilità, invero già attuata (Tribunale di Catania, 19.05.2021; conforme a Tribunale di Cosenza, 08.05.2019).

Assicurazione RC: nulla la clausola che esclude la rifusione delle spese processuali

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 luglio 2022, n. 21220 (rel. M. Rossetti)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c.

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Annullamento del contratto – Art. 1892 c.c.

Tribunale di Palermo, sez. III, sentenza 30 giugno 2022, n. 2875 (g. G. Nozzetti)

A mente dell’art. 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato su circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Per giurisprudenza consolidata, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass., 10.6.2020 n. 11115; 30.11.2011 n. 25582; 25.2.2002 n. 2740).
Nel caso di specie, nel momento in cui compilarono il questionario informativo, necessario ai fini della corretta valutazione del rischio, gli attori negarono – quanto meno con colpa grave - “di essere a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica” omettendo di fornire agli Assicuratori una informazione certamente rilevante per la prestazione del consenso alla conclusione del contratto assicurativo, come può desumersi dal tenore dell’intero regolamento contrattuale, dall’insistita esclusione dalla copertura di sinistri conseguenti a fatti già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti, dall’espresso richiamo al disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. sia nell’art. 17 co. 2 CGA che sul Modulo di proposta contenente il questionario informativo.
L’eccezione riconvenzionale, tempestivamente proposta, con cui gli Assicuratori hanno invocato l’annullabilità dei contratti assicurativi, è dunque idonea a paralizzare la domanda di adempimento contrattuale proposta dagli attori per il pagamento dell’indennizzo assicurativo e per il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa e resistenza nei diversi gradi del giudizio di responsabilità contabile.

Tabelle Milano 2022 integrate a punti – Danno parentale

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022

L'Osservatorio di Milano ha deciso di adeguare le Tabelle precedentemente approvate ai nuovi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza n. 10579/2021.
Per agevolare gli Avvocati e i Giudici nell'applicazione dei nuovi criteri di liquidazione del danno parentale, è stata proposta una casistica di esempi concreti, confrontando i valori monetari derivanti dall'applicazione delle Tabelle con quelle risultanti dal monitoraggio (di complessive 600 sentenza circa) e sono state indicate le domande e le questioni più dibattute durante i lavori e le risposte e soluzioni che sono state condivise dalla stragrande maggioranza del Gruppo di lavoro.

Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2022

A decorrere dall’11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell’articolo 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:
- euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
- euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).

Danno differenziale – L’indennizzo Inail va scomputato d’ufficio

Cass, Civ., sez. lav., ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182 (rel. R. Bellè)

L'ordinamento non impone quale condicio iuris, per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente giudiziali, nei riguardi dell'I.N.A.I.L.
Infatti, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto "diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati).