Resp. sanitaria – Nesso causale tra aggravamento e condotta o omissione del medico – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5808 (rel. L. Rubino)

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.

Danno parentale non risarcibile se la vittima primaria ha esclusiva responsabilità

Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 febbraio 2023, n. 4054 (rel. A. Moscarini)

Non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. n. 23426-2014, Cass. n. 9349-2017 e Cass. n. 4208-2017), giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto.

Inammissibile il ricorso in Cassazione se manca sinteticità e chiarezza

Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 febbraio 2023, n. 4300 (rel. P. Porreca)

Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr. Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552).

Consenso informato – Omissione – Causalità materiale

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 gennaio 2023, n. 1936 (rel. M. Rossetti)

In caso di omessa informazione da parte del medico al paziente sulle alternative terapeutiche, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno è necessario accertare l'esistenza di un valido nesso di causa fra la suddetta omissione e il danno. In particolare, per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dall'evento dannoso occorre ricostruire il nesso di condizionamento fra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando, con un giudizio di probabilità logica, cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò.
Dunque, per verificare che la condotta omissiva del medica sia causa del danno, occorre accertare la causalità della colpa, ossia lo specifico nesso casuale tra la violazione della regola cautelare e l'evento dannoso.

Danni da emotrasfusione – Danni da morte – Liquidazione

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916 (rel. L.A. Scarano)

Ai fini della liquidazione, l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile (in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto) solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, e non anche allorquando la morte sia stata viceversa direttamente cagionata dall'illecito (essendo, nel caso di specie, la persona deceduta proprio in conseguenza della patologia contratta all'esito della subita trasfusione con sangue infetto e non già per cause da essa indipendenti).
In tale ultimo caso, non può farsi luogo al defalco dell'indennizzo ex lege ex L. n. 210 del 1992 con riferimento non solo al "percepito stimato alla data del decesso" ma anche ai percipiendi ratei futuri, giacché con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo di relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito.

Infrazionabilità del credito – Inammissibilità – Abuso del processo

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2278 (rel. F.M. Cirillo)

Pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell’effettiva dimostrazione, da parte dell’attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l’ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732).

Danno da capacità lavorativa specifica e generica

Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 gennaio 2023, n. 1752 (rel. Chiara Graziosi)

Il danno alla capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale (lucro cessante) e riguarda una specifica attività in atto, mentre un danno alla capacità lavorativa generica non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del danno biologico, non autonomamente liquidabile.

L’atto nativo digitale (es. notifica pec) viene depositato telematicamente senza attestazione di conformità

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 981 (rel. P. Di Marzio)

Quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore.

Risarcimento – Mancato raggiungimento del risultato sperato – Perdita di chance

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32639 (rel. P. Spaziani)

La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è diversa da quella di risarcimento del mancato raggiungimento del risultato sperato e deve considerarsi non proposta se l'illecito prefigurato, sul piano strutturale, non è costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, ma è costituito da un nesso causale incerto (di cui si invoca l'accertamento) a fronte di un evento di danno certo.