Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio – Senza impugnazione si forma giudicato interno

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 29 agosto 2025, n. 24172 (rel. E. Vincenti)

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Danno da perdita del rapporto parentale – Famiglia nucleare – Non basta la convivenza

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 26 giugno 2025, n. 17208 (rel. M. Dell'Utri)

Deve escludersi che la convivenza con la vittima, da parte di un parente estraneo alla famiglia nucleare, costituisca di per sé presunzione di un concreto rapporto affettivo, in quanto si tratta solo di un elemento da valutare assieme ad altri. Infatti, deve confermarsi la generale insufficienza del mero dato della convivenza nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. "famiglia nucleare", potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato; elementi rappresentativi che, per converso, ben potrebbero giustificare il riconoscimento di quei rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare pur in assenza di convivenza.

Risarcimento terzo trasportato – Esclusa azione diretta nei confronti di FGVS

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 ottobre 2025, n. 27481 (rel. G. Positano)

Il terzo trasportato su veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro stradale non può esercitare l'azione diretta di cui all' art. 141 d.lg. n. 209/2005 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), atteso che tale impresa non può considerarsi impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

Danno da premorienza – Liquidazione – Durata effettiva della vita

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 31 marzo 2025, n. 8481 (rel. P. Porreca)

In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.

Chiamata di terzo – Spese processuali: pagamento escluso in caso di accoglimento parziale della domanda

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26669 (rel. G. Cricenti)

Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa. E ciò non solo nel caso in cui la domanda verso il terzo sia di manleva ma anche nel caso in cui il convenuto, nel resistere alla domanda attorea, indichi il terzo quale responsabile dei fatti contestati e ne venga autorizzata (o disposta) la chiamata, qualora la domanda attorea venga accolta, anche parzialmente, nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo; in tal caso, infatti le spese di lite sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, perfino se quest'ultimo, come parte diligente, in caso di chiamata in causa per ordine del ordine del giudice, abbia provveduto a notifica al terzo l'atto di chiamata in causa.

Terzo Trasportato – Concorso colposo per mancato uso cinture di sicurezza – Escluso risarcimento richiesto solo al veicolo antagonista

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26656 (rel. S. G Guizzi)

Deve escludersi il risarcimento del danno in favore del trasportato rimasto vittima di sinistro stradale avvenuto per pari colpa fra il vettore ed il conducente antagonista, sebbene il danneggiato non abbia contribuito in modo esclusivo alla propria lesione avendo, quale unica colpa di non aver allacciato le cinture di sicurezza, nel caso in cui il giudizio risarcitorio non sia stato promosso nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo a bordo del quale egli viaggiava, bensì nei riguardi solo del proprietario/conducente del veicolo antagonista, nonché del suo assicuratore per la RCA.

Danno patrimoniale – Perdita della capacità di guadagno – Criteri di accertamento – Accertamento non può essere delegato al medico-legale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 giugno 2025, n. 16624 (rel. M. Rossetti)

L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. "incapacità lavorativa specifica", e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale.
Sebbene il danno da lucro cessante causato dall'incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del suddetto danno.
La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non è di per sé d'ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini.
Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma.
Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.

Escluso risarcimento danni da atto lecito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30981 (rel. M. Rossetti)

È giuridicamente impossibile la domanda di risarcimento del danno da atto lecito, in quanto l'illiceità costituisce elemento indefettibile tanto della responsabilità quanto del risarcimento del danno. Le ipotesi in cui una condotta giuridicamente lecita, fonte di pregiudizio per i terzi, obbliga ad una compensazione in danaro costituiscono obbligazioni ex lege ai sensi dell' art. 1173 c.c. ed i relativi fatti o atti idonei a generarle devono essere previsti ex ante.

Fideiussione: vessatoria la clausola che deroga al rispetto dei sei mesi di cui all’art. 1957 c.c.

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 31 maggio 2025, n. 14687 (rel. A. Moscarini)

E' vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
L'unica condizione che, ponendosi a garanzia del consumatore, può ovviare alla decadenza dalla garanzia, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., è che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo.

Rinvio pregiudiziale – Danno biologico macrolesioni – Liquidazione – Tabelle applicabili ratione temporis

Corte di Cassazione, provvedimento del Primo Presidente del 17 settembre 2025

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione assegna alla Terza Sezione Civile la questione sollevata dal Tribunale di Milano con rinvio pregiudiziale per l'enunciazione del seguente principio di diritto:
«se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/201l (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 е 2056 с.с.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».