Avvocati: accesso all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Decreto Ministero dell'Interno 6 ottobre 2023
Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita' telematica resi disponibili tramite l'ANPR.
G. U. n. 273 del 22 novembre 2023

Gli Avvocati possono finalmente richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i seguenti certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR:
- nascita
- matrimonio
- cittadinanza
- esistenza in vita
- residenza
- residenza AIRE
- stato civile
- stato di famiglia
- residenza in convivenza
- stato di famiglia AIRE
- stato libero
- unione civile
- contratto di convivenza

Le Sezioni Unite sulla notifica PEC: si perfeziona con l’accettazione

Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 20 novembre 2023, n. 32091 (rel. E. Iannello)

Nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è - non quello della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma - quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
In riferimento alla tempestività dei termini, deve ritenersi che un evento - nella specie, la notifica del ricorso - che si verifichi dopo le ore 00:00:00 - nella specie, alle ore "00:00:09" - di un dato giorno non possa giammai ritenersi corrispondente alle ore 24 del giorno prima ma vada cronologicamente imputato al giorno nascente e non a quello il cui termine è segnato appunto dalla mezzanotte.

Compensatio lucri cum damno – Danno differenziale Inail

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30293 (rel. E. Iannello)

In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).

Mediazione – Nuove tabelle delle spese e criteri

Ministero della Giustizia Decreto 24 ottobre 2023 n. 150
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

In vigore dal 15 novembre 2023 il nuovo Decreto Ministeriale n. 150/2023 che regolamenta e disciplina l'istituzione del registro degli organismi, del registro degli organismi ADR e dell'elenco degli enti di formazione, i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione, i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, gli obblighi degli iscritti, le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Micropermanenti – Aggiornamento importi 2023 – Art. 139 CdA

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 16 ottobre 2023
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023.

A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
- cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Perdita di chance – Oneri probatori

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 5 settembre 2023, n. 25910 (rel. L. Rubino)

La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità della danneggiata di affermarsi nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. 
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).

Se e quando risarcire i danni da perdita anticipata della vita e perdita di chance di sopravvivenza

Cass. Civ., sez. III, sentenza 19 settembre 2023, n. 26851

Nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 nuovo testo c.a.p.), sulla base del criterio causale del "più probabile che non": l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) X+Y, dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente "differenziale" (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, una volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi precedente. La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
Il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente.

Resp. da provvedimento illegittimo della P.A.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4 settembre 2023, n. 8149

In materia di responsabilità aquiliana della P.A. da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all’accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente. La normativa che consente – doverosamente – di limitare o di escludere la pretesa risarcitoria (artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a.) non può condurre a denegare, in concreto, in ogni caso, l’esistenza stessa di quella cognizione, che rende la tutela del g.a. effettiva, piena e satisfattiva.