Guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti – Rivalsa – Interpretazione della clausola contrattuale
In tema di assicurazione RCA, la clausola contrattuale che prevede il diritto di rivalsa dell’assicuratore “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S.” configura due autonome ipotesi di operatività della rivalsa. Pertanto, ai fini dell’azione di regresso, non è necessaria la prova dello “stato di alterazione” richiesto dall’art. 187 C.d.S., essendo sufficiente l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente. L’assoluzione in sede penale dal reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non incide sul giudizio civile relativo all’operatività della clausola assicurativa, vertendo quest’ultimo sul rapporto contrattuale e non sull’accertamento della responsabilità penale.