Cassazione – Procura speciale – Controricorso e ricorso incidentale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 (rel. L. Rubino)

La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 8798 del 2016)

Danni da cose in custodia – Concorso di cause – Criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 aprile 2023, n. 10978 (rel.

Il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no".
Nel caso di concorso di cause, ossia nel caso in cui l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (cfr. Cass. 25885 del 2022).

Contributo unificato intero per il procedimento semplificato di cognizione – Circolare Ministero Giustizia 17 marzo 2023

Ministero Giustizia - Circolare 17 marzo 2023 - Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione - Artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

I procedimenti semplificati di cognizione di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile, instaurati nelle forme dell’art. 281-decies e ss. c.p.c., sono assoggettati al contributo unificato determinato per intero in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.

Consenso informato: occorre prova dell’omessa informazione, dell’eventuale rifiuto dell’intervento e dei danni derivati

Tribunale di Palermo, sez. III civ., ordinanza rigetto 702bis REP. 3485-2023 del 20.04.2023 (g. E. Catanzaro)

Non può essere riconosciuto ai parenti il diritto iure hereditatis al risarcimento del c.d. danno subito dal paziente da mancato/carente consenso informato nel caso in cui non sia fornita la prova che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico o il trattamento sanitario in generale qualora fosse stato adeguatamente informato dei rischi prevedibili connessi allo stesso. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione.
Inoltre, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile solo qualora il paziente (o gli aventi diritto, in caso di decesso) alleghi e dia prova che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

SS.UU. sulla incapacità a testimoniare: eccezione di parte da reiterare in precisazione delle conclusioni

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456 (rel. M . Di Marzio)

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.
Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

Perdita del rapporto parentale – D. iure proprio – Nascituro – Presunzioni

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 febbraio 2023, n. 4571 (rel. M. Gorgoni)

Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente. Si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.

Firmato accordo tra CNF e Ministero dell’Interno per scaricare certificati anagrafici

A breve tutti gli avvocati potranno scaricare i certificati anagrafici di soggetti terzi dal sito dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati unica del ministero dell’Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e tra comuni e cittadini, grazie a un accordo di adesione tra il Viminale e il Consiglio nazionale forense che prevede l’interoperabilità dei sistemi informativi tra l’albo degli avvocati e la piattaforma.

Sofferenza: danno morale (compromissione emotivo-affettiva) e/o danno biologico (degenerazione patologica)

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 3 marzo 2023, n. 6443 (rel. M. Dell'Utri)

Là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. art. 138 c.d.a.).
Sul piano probatorio, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.

Resp. sanitaria – Nesso causale tra aggravamento e condotta o omissione del medico – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5808 (rel. L. Rubino)

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.