Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione assegna alla Terza Sezione Civile la questione sollevata dal Tribunale di Milano con rinvio pregiudiziale per l'enunciazione del seguente principio di diritto:
«se, in
relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute
superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del
5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal
5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice
delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n.
12408/201l (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non
incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la
liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata
dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi
Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro
di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli
artt. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge,
il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo
l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di
conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene
salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 е 2056 с.с.; 3) oppure se, con adeguata
motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per
la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata
dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità
della fattispecie concreta».