RCA – Omessa revisione – Concorso di responsabilità
Il fatto che un veicolo circoli illecitamente senza revisione è di per sé un antecedente causale del sinistro addebitabile al conducente e proprietario e ne determina la responsabilità.
Nel caso di specie, la vettura non revisionata si trovava in un punto in cui non si sarebbe assolutamente dovuta trovare e questo è stato un fattore causale essenziale nella determinazione dell’impatto. Questo esclude la responsabilità esclusiva del danneggiato ritenuta in primo grado, ma non, evidentemente, quella concorrente, da ritenersi preponderante.
Già la Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che “il proprietario del veicolo che viene posto in circolazione, pur non essendo stato sottoposto a revisione periodica, in violazione delle vigenti norme precauzionali, previste dal Codice della strada, si espone consapevolmente al rischio di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca, a proprio danno, un evento pregiudizievole. Tale presupposto rende inevitabile l’affermazione di corresponsabilità dello stesso proprietario danneggiato ed impone di ridurre proporzionalmente la responsabilità del danneggiante. La condotta negligente del danneggiato, infatti, costituisce un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., di cui lo stesso risponde, sulla scorta dell’obbligo di ognuno, di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.” (Cass. 29 ottobre 2024 n. 27903)
La Cassazione, nel rimarcare la “assolutezza del divieto posto dal co. 14 dell’art. 80 del CDS”, ha osservato che tale prescrizione “è posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale, posto che solo tramite la revisione può essere verificato lo stato manutentivo del veicolo con il decorrere del tempo, e quindi la sua idoneità a poter circolare, verificando che le sue condizioni non determinino un incremento del pericolo insito nella circolazione stradale.”
Ne consegue che il proprietario del veicolo deve astenersi sia dal mettere personalmente in circolazione sia dal permettere che altri lo facciano, altrimenti l’avere consentito ad altri di condurre la vettura, in presenza di una situazione di contrasto con le regole precauzionali poste in maniera assoluta dal CDS, implica che questi si sia volontariamente esposto ad un rischio, nella consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole. Dal che deriva, nel caso di specie, l’affermazione di corresponsabilità del danneggiato e la necessità di ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto la circolazione senza revisione viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.
Nel caso di specie, quanto alla determinazione delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro, seppure la condotta del danneggiante è stata l’unica causa scatenante del sinistro, vi fu anche un apporto causale significativo della conducente del vicolo non revisionato, attraverso la circolazione in sé, assolutamente vietata dalla legge.
In definitiva, la Corte d’Appello ha assegnato alla vittima una quota di responsabilità pari al 70% ed il residuo 30% alla proprietaria/conducente del veicolo senza revisione.