Documento richiamato in appello: utilizzabile se descritto puntualmente
In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.
Sulla prova documentale nel giudizio di appello nel nuovo contesto del processo civile telematico le Sezioni Unite, con la più recente sentenza n. 4835/2023, hanno affermato che:
– il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti (prodotti sia con modalità’ telematiche sia in formato cartaceo), comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può’ dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;
– il giudice d’appello ha, dunque, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
– affinché il giudice d’appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già’ prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può’ essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più’ disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.;
– il giudice d’appello può’, inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può’ ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado;
– allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto d’appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà’ quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già’ stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.