Tabelle Milano 2022 integrate a punti – Danno parentale

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022

L'Osservatorio di Milano ha deciso di adeguare le Tabelle precedentemente approvate ai nuovi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza n. 10579/2021.
Per agevolare gli Avvocati e i Giudici nell'applicazione dei nuovi criteri di liquidazione del danno parentale, è stata proposta una casistica di esempi concreti, confrontando i valori monetari derivanti dall'applicazione delle Tabelle con quelle risultanti dal monitoraggio (di complessive 600 sentenza circa) e sono state indicate le domande e le questioni più dibattute durante i lavori e le risposte e soluzioni che sono state condivise dalla stragrande maggioranza del Gruppo di lavoro.

Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2022

A decorrere dall’11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell’articolo 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:
- euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
- euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).

Danno differenziale – L’indennizzo Inail va scomputato d’ufficio

Cass, Civ., sez. lav., ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182 (rel. R. Bellè)

L'ordinamento non impone quale condicio iuris, per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente giudiziali, nei riguardi dell'I.N.A.I.L.
Infatti, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto "diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati).

Massimali – Disciplina applicabile – Sinistri FGVS

Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 giugno 2022, n. 19425

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005 il 1 gennaio 2006, il D.P.R. n. 19 aprile 1993 (recante i "minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti") venne abrogato dall'art. 354 dello stesso D.Lgs. n. con effetto immediato, dovendosi escludere che - in forza del comma 4 dello stesso art. 354 - ne fosse stata conservata la vigenza fino all'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 1 dell'art. 128 del D.Lgs. n. e in mancanza fino alla scadenza del termine indicato dal comma 2 dell'art. 355. Una siffatta ultrattività non era compatibile con il testo originario dell'art. 128, in quanto il comma 3 di tale norma aveva previsto comunque il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni comunitarie (cioè quelli indicati dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Direttiva 2005/14/CE) e dunque l'immediata loro operatività in attesa dell'esercizio del potere regolamentare.
All'art. 3 del D.Lgs. n. 198 del 2007, là dove dispose, dopo che con il suo art. 1 il D.Lgs. n. aveva disposto la sostituzione dell'art. 128 testo originario con il testo attuale, che "alla data di applicazione dei massimali di cui all'art. 1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993", deve attribuirsi in conseguenza l'effetto di avere "richiamato" in vigore tale D.P.R. n. e ciò fino alla scadenza del termine indicato nel comma 5 dell'art. 128 nuovo testo.
I massimali operanti per i contratti assicurativi stipulati fra il 1 gennaio 2006 ed il 23 novembre 2007 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 2007 e del nuovo testo dell'art. 128 del C.d.A.), in relazione ai sinistri occorsi entro quel periodo, ed i massimali operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in relazione a contratti stipulati in quel lasso di tempo e per sinistri occorsi nello stesso lasso di tempo, nonché per sinistri provocati da veicolo privo di copertura o non identificato occorsi durante il medesimo lasso di tempo sempre di pertinenza del detto Fondo, si dovevano individuare a norma del comma 3 dell'art. 128 testo originario, cioè nel limite minimo di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Direttiva 2005/14/CEE.
In relazione ai contratti stipulati nel suddetto lasso di tempo ed ancora in corso, in mancanza di espressa previsione dell'applicazione dei limiti minimi comunitari, per i sinistri verificatisi a far tempo dal 24 novembre 2007 e fino al 10 dicembre 2009 operavano i massimali indicati dal D.P.R. n. 19 aprile 1993, per i sinistri verificatisi dall'11 dicembre sino al 10 giugno 2012 il limite del comma 5 dell'art. 128, per quelli successivi quelli di cui al comma 1 dell'art. 128.
Per i sinistri di pertinenza del F.G.V. occorsi dal 24 novembre 2007, operavano gradatamente i limiti appena indicati.

Danni da emotrasfusione – Prescrizione

La presentazione della domanda di indennizzo ex I. n. 210 del 1992 segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017).
Un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l'ordinaria diligenza) l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, sempreché - tuttavia- «il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto"» (Cass. n. 17421/2019).
Viceversa, incorre «in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione» (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019).

Danno da perdita del rapporto parentale – Liquidazione

Cass. Civ., sez. VI, 23 giugno 2022, n. 20292 (rel. E. Scoditti)

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.
Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione.

Danno biologico di lieve entità: aggiornati gli importi

MISE Decreto 8 giugno 2022

A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Le novità in vigore dal 22.06.22 sui procedimenti in materia di esecuzione forzata

Legge n. 206 del 26 novembre 2021

La legge n. 206 del 26 novembre 2021, di riforma per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata, prevede due novità vigenti a decorrere dal 22 giugno 2022, quali misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata:
a) un adempimento aggiuntivo a carico del creditore stabilito a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi;
b) un nuovo criterio per stabilire il foro competente per le ipotesi di espropriazione presso terzi ove il debitore sia una pubblica amministrazione datore di lavoro, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione di controversie negli uffici giudiziari capitolini.
Per effetto dell’art. 1 co. 32 della legge di Riforma sono stati introdotti i commi 5 e 6 all’art. 543 c.p.c. che disciplina gli adempimenti formali cui è sottoposta l’efficacia dell’atto di pignoramento.

Assicurazione contro infortuni mortali – Ramo danni o ramo vita – Recesso ex art. 177 cda

Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2022, n. 12264 (rel. M. Dell'Utri)

Al fine di riconoscere il potere dell'assicurato di sciogliersi dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche mortali), secondo i tempi e le forme di cui all'art. 177 cod. ass., occorrerà svolgere un accurato esame sulla natura di detta prerogativa, sulle sue origini, le finalità, le funzioni e le ragioni della relativa previsione legislativa, al fine di misurarne la compatibilità con la specifica struttura causale della singola polizza considerata.
Secondo la concorde (e comunque più condivisa) interpretazione della letteratura giuridica, il diritto di recesso del contraente, nell'assicurazione sulla vita, venne introdotto allo specifico fine di sanare le "asimmetrie informative fra assicuratore e contraente, particolarmente rilevanti nel "ramo vita", in considerazione, da un lato, del normale carattere duraturo del vincolo imposto al contraente dalle polizze-vita, dall'altro, della circostanza costituita dalla frequente collocazione di dette polizze mediante tecniche "aggressive", assimilabili a quelle seguite nella collocazione degli strumenti finanziari (sovente accostati alle finalità proprie delle polizze-vita) e dell'elevato tecnicismo di quelle polizze, tale da esporre l'assicurato al rischio di esprimere un consenso negoziale non sempre adeguatamente ponderato o consapevole.
Fatte proprie tali condivisibili ragioni sottese al riconoscimento del recesso sancito dall'art. 177 cit., spetterà al giudice del merito procedere alla verifica di compatibilità di tale istituto con riferimento alla polizza di assicurazione contro gli infortuni (anche) mortali: un contratto di per sé del tutto privo di contenuto finanziario e a cui rimane estranea la previsione di alcun piano di accumulo, di alcun diritto di riscatto (ai sensi dell'art. 1924 c.c.) e di alcuna funzione previdenziale.
Si tratterà di condurre un'indagine in modo del tutto indipendente da un'aprioristica e astratta riconduzione del contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche mortali) all'uno all'altro tipo assicurativo (dell'assicurazione contro i danni o dell'assicurazione sulla vita), dovendosi piuttosto giungere alla più coerente e adeguata disciplina del singolo rapporto in ragione dello specifico assetto di interessi che le parti intesero realizzare attraverso la stipulazione della singola polizza considerata.

Danno patrimoniale futuro – Perdita della capacità lavorativa specifica – Liquidazione

Cass. Civ., sez. lav., ordinanza 10 marzo 2022, n. 7821 (rel. A. Pagetta)

Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.