14 Giugno 2022

Danno patrimoniale futuro – Perdita della capacità lavorativa specifica – Liquidazione

Cass. Civ., sez. lav., ordinanza 10 marzo 2022, n. 7821 (rel. A. Pagetta)
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.

Secondo quanto emerge dalla lettura coordinata delle censure articolate, risultano in concreto intesi a denunziare sostanzialmente l’errore di diritto del giudice di merito nel pretendere, in violazione del principio dell’integrale ristoro del danno, di ancorare la determinazione del quantum ad un parametro necessariamente tratto da fonti legislative, escludendo altri parametri in ragione della natura non legislativa della relativa fonte (come per le tavole di mortalità ISTAT del 1981).
Le censure sono condivisibili alla luce di recenti arresti della S.C., ai quali si rimanda anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno ripetutamente evidenziato la inadeguatezza del criterio di liquidazione rappresentato dalle tavole di mortalità di cui al R.D. n. 1403/1922 e la necessità di garantire l’integrale ristoro del danno attraverso il ricorso a parametri non necessariamente tratti da fonti legislative (Cass. n. 18093/2020, Cass. n. 16913/2019, Cass. n. 20615/2016).