La questione posta dalla vicenda attiene all'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. ( anche ) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti
veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.
Recentemente si è pervenuti ad affermare che l'art. 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del
vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, «agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.» ( così Cass., 23/6/2021, n. 17963 ).
Atteso che gli oneri probatori previsti agli artt. 144 cod. ass. e 2054, 1° co., c.c. in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest'ultima
norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa ( condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest'ultimo alla prima ) laddove per l'esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito; e considerato che va privilegiata un'interpretazione ( anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi ricompreso il fortuito ) che non si ponga in qualche modo in contrasto con il principio solidaristico di rilievo sovranazionale vulneratus ante omnia reficiendus, presiedente (anche) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ( cfr. Cass., 3/7/2020, n. 13738; Cass., 24/9/2019, n. 23621; Cass., 18/11/2014, n. 24469; Cass., 30/8/2013, n. 19963 ), a fortiori in ipotesi come nella specie di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli e con pacifica responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale la persona deceduta era trasportata, emerge invero la necessità, e comunque l'opportunità, che, stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi in argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, la causa venga rimessa al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.