Consenso informato: il danno va liquidato con le Tabelle Milano 2021

Corte di Appello di Catania, sentenza 3 febbraio 2022, n. 227 (rel. A.V. Balsamo)

Nel caso di specie, va confermata la sentenza di primo grado avuto riguardo alla violazione del diritto all’autodeterminazione in assenza del consenso informato circa la terapia farmacologica somministrata alla paziente per stimolare il parto, trattandosi di soggetto già cesarizzato essendo presumibile, secondo la comune esperienza, che la paziente se avesse avuto conoscenza degli eventuali rischi che ne sarebbero potuti derivare, non avrebbe prestato il proprio consenso al parto naturale. Tale danno da liquidarsi in via equitativa esclusivamente in favore della paziente va quantificato sulla base dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano nella versione dell’anno 2021, dovendosi applicare la tabella pubblicata al momento in cui viene emessa la sentenza, che prevede anche i parametri per la liquidazione in via equitativa del danno da violazione del diritto al consenso informato.

Le Sezioni Unite sugli accertamenti e le acquisizioni del CTU

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 1 febbraio 2022, n. 3086 (rel. M. Marulli)

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.

Sull’ammissibilità della condanna alle spese di parte attrice in ipotesi di significativo divario tra petitum e decisum: rimessione alle SS.UU. della Corte di Cassazione

Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28048 (rel. M. Rossetti)

Il Collegio ritiene che, a norma del capoverso dell'art. 374 c.p.c., ed in relazione alla questione di massima di particolare importanza ed al contrasto descritto, sia necessario rimettere il ricorso al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite perchè sia data risposta al seguente quesito: se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di una aliquota delle spese di lite in favore della controparte.

Procedimento dinanzi al Giudice di Pace – Non è necessaria iscrizione a ruolo per la costituzione in giudizio – Sanatoria del rito introdotto con citazione anziché con ricorso

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 12 gennaio 2022, n. 758 (rel. A.P. Lamorgese)

Deve ritenersi che per la costituzione delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace non sia necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo, la quale non risulta compatibile con il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. L'assenza di riferimenti alla nota di iscrizione nella disciplina codicistica del procedimento davanti al giudice di pace conferma che la parte non è onerata del deposito di un atto avente le caratteristiche dell'art. 71 disp. att. c.p.c., ai fini della valida costituzione e della iscrizione della causa nel ruolo generale dell'ufficio.
Sicché, nel procedimento davanti al giudice di pace, ove vige il principio della «massima libertà delle forme» (ex plurimis, Cass., sez. III, n. 7238 del 2006; sez. II, n. 12476 del 2004; sez. III, n. 11946 e 16939 del 2003), non sarebbe coerente pretendere, in assenza di una specifica previsione normativa, una formale istanza di iscrizione a ruolo della causa, a pena di inammissibilità della domanda o della costituzione in giudizio o di improcedibilità dello stesso.
Ne deriva che:
- nel procedimento davanti al giudice di pace, per la costituzione della parte che vi provveda per prima non è necessaria la presentazione di una apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora - come nel caso di specie - non è scaduto il termine per la costituzione dell'opponente;
- il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione a ruolo della causa (cfr. Cass., sez. III, n. 11328 del 2019; sez. III, n. 15123 e 15125 del 2007).

Sulla applicabilità dell’art. 141 CdA in caso di sinistro con un solo veicolo – Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. Civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 20 dicembre 2021, n. 40885 (rel. L.A.Scarano)

La questione posta dalla vicenda attiene all'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. ( anche ) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.
Recentemente si è pervenuti ad affermare che l'art. 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, «agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.» ( così Cass., 23/6/2021, n. 17963 ).
Atteso che gli oneri probatori previsti agli artt. 144 cod. ass. e 2054, 1° co., c.c. in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest'ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa ( condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest'ultimo alla prima ) laddove per l'esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito; e considerato che va privilegiata un'interpretazione ( anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi ricompreso il fortuito ) che non si ponga in qualche modo in contrasto con il principio solidaristico di rilievo sovranazionale vulneratus ante omnia reficiendus, presiedente (anche) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ( cfr. Cass., 3/7/2020, n. 13738; Cass., 24/9/2019, n. 23621; Cass., 18/11/2014, n. 24469; Cass., 30/8/2013, n. 19963 ), a fortiori in ipotesi come nella specie di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli e con pacifica responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale la persona deceduta era trasportata, emerge invero la necessità, e comunque l'opportunità, che, stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi in argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, la causa venga rimessa al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

Trasportato – Azione ex art. 141 CdA – Presupposto della corresponsabilità

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 13 dicembre 2021, n. 4930 (g. F. Cardile)

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, ed è altresì certo che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, “la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” (Cass. 2020 n. 1161 – Cass. 2019 n. 1279 – Cass. 2017 n. 16477).
Senonchè, la giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere ha ritenuto che siffatta legittimazione postula l'accertamento della corresponsabilità dell’autoveicolo vettore, all’uopo specificatamente ricomprendendo nell’inciso iniziale della norma “salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, non solo le cause naturali, ma anche la condotta umana del conducente dell’altro veicolo coinvolto (cfr. Cass. Civ. n. 4147/2019).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro allegata dalla difesa di parte appellante esclude in radice qualsivoglia profilo di responsabilità del conducente il motociclo a bordo del quale trovavasi in qualità di terzo trasportato: tanto è allora sufficiente per superare la presunzione di legge, evidente essendo che l’assicuratore cui compete l’onere della prova ben può beneficiare delle risultanze processuali comunque ritualmente acquisite.

Sentenza cartacea – Termine per l’impugnazione – Attestazione apposta in calce dal Cancelliere

Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2021, n. 39235 (rel. D. Sestini)

In tema di redazione della sentenza in formato cartaceo, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., assume rilevanza decisiva il momento del deposito ufficiale in cancelleria (che comporta l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del numero identificativo), coincidente con l'attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo il paradigma di cui all'art 133, co. 2 c.p.c., senza possibilità di riconoscere applicazione alla disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico (cfr. Cass. n. 9546/2020).

Infortunio sul lavoro – Danno iatrogeno differenziale e indennizzo Inail

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 settembre 2021, n. 26117 (rel. M. Rossetti)

L'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall'Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale.
Nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo.
Nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).

Rischio latente – Valutazione per la liquidazione del danno biologico

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 settembre 2021, n. 26118 (rel. M. Rossetti)

Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente; e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
Può accadere tuttavia che il rischio latente non sia stato tenuto in conto del grado percentuale di invalidità permanente: vuoi perché non contemplato dal bareme utilizzato nel caso concreto; vuoi per maltalento del medico-legale. In tal caso del pregiudizio in esame dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto. A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio.

Sinistro – Risarcimento danni – Litisconsorzio necessario con il responsabile civile

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37566 (rel. M. Gorgoni)

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone l'annullamento in Cassazione delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.
Nel caso di specie, non è stata fatta applicazione per consolidato principio secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché: "(...) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (cfr. Cass. Civ. n. 21896 del 20/09/2017).