16 Dicembre 2021

Sentenza cartacea – Termine per l’impugnazione – Attestazione apposta in calce dal Cancelliere

Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2021, n. 39235 (rel. D. Sestini)
In tema di redazione della sentenza in formato cartaceo, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., assume rilevanza decisiva il momento del deposito ufficiale in cancelleria (che comporta l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del numero identificativo), coincidente con l'attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo il paradigma di cui all'art 133, co. 2 c.p.c., senza possibilità di riconoscere applicazione alla disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico (cfr. Cass. n. 9546/2020).

A fronte di una attestazione ufficiale ed univoca del cancelliere apposta in calce alla sentenza emessa in formato cartaceo, non rileva dunque – ai fini del computo del termine lungo di impugnazione – la circostanza che alla sentenza sia stata attribuita anche una traccia telematica indicante una diversa data di pubblicazione, giacché l’unica attestazione ufficiale è quella sottoscritta dal cancelliere in calce alla sentenza.