Danno biologico – Liquidazione della invalidità permanente – Barème e sindacato del giudice
La quantificazione del danno biologico, quando non deve seguire apposite tabelle imposte per legge, avviene per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tuttavia, la scelta del barème in base al quale stimare il grado percentuale di invalidità permanente non può essere lasciata alla mera intuizione del medico-legale, né, a fortiori, può restare tale scelta sottratta al controllo del giudice.
Ne consegue che - a fronte di una specifica contestazione in tal senso - non può ritenersi rispettosa dell'art. 1226 c.c. la sentenza la quale abbia trascurato di accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.
Sotto quest'ultimo specifico aspetto, va precisato che la violazione di legge potrà essere ravvisabile ove si abbia erronea individuazione della "voce" corrispondente all'invalidità concretamente accertata ovvero applicando un grado di invalidità superiore o inferiore al range che consente una valutazione modulata dell'invalidità stessa, in assenza di specificità del caso concreto che giustificassero tale variazione. Diversamente, l'apprezzamento all'interno di quel range potrà essere suscettibile di sindacato sotto due profili soltanto: a) per motivazione non rispettosa del c.d. "minimo costituzionale", in violazione del combinato disposto degli artt. 111, settimo comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; b) in ragione del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., là dove, però, tale fatto storico non coincide con la mera omessa considerazione della consulenza tecnica (che è atto del processo), bensì del fatto storico (o dei fatti) che in tale elaborato è (o sono) rappresentato(i).