Danno biologico – Liquidazione della invalidità permanente – Barème e sindacato del giudice

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 maggio 2021, n. 11724 (rel. E. Vincenti)

La quantificazione del danno biologico, quando non deve seguire apposite tabelle imposte per legge, avviene per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tuttavia, la scelta del barème in base al quale stimare il grado percentuale di invalidità permanente non può essere lasciata alla mera intuizione del medico-legale, né, a fortiori, può restare tale scelta sottratta al controllo del giudice.
Ne consegue che - a fronte di una specifica contestazione in tal senso - non può ritenersi rispettosa dell'art. 1226 c.c. la sentenza la quale abbia trascurato di accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.
Sotto quest'ultimo specifico aspetto, va precisato che la violazione di legge potrà essere ravvisabile ove si abbia erronea individuazione della "voce" corrispondente all'invalidità concretamente accertata ovvero applicando un grado di invalidità superiore o inferiore al range che consente una valutazione modulata dell'invalidità stessa, in assenza di specificità del caso concreto che giustificassero tale variazione. Diversamente, l'apprezzamento all'interno di quel range potrà essere suscettibile di sindacato sotto due profili soltanto: a) per motivazione non rispettosa del c.d. "minimo costituzionale", in violazione del combinato disposto degli artt. 111, settimo comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; b) in ragione del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., là dove, però, tale fatto storico non coincide con la mera omessa considerazione della consulenza tecnica (che è atto del processo), bensì del fatto storico (o dei fatti) che in tale elaborato è (o sono) rappresentato(i).

Sentenza ex art. 281sexies c.p.c.: se manca la lettura il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1415 (rel. R. Giannaccari)

Requisito essenziale della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è che sia data lettura alla presenza delle parti (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n.5689). Qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028).

Assicurazione sulla vita: chi sono gli eredi beneficiari secondo le Sezioni Unite

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 (rel. A Scarpa)

La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Le Sezioni Unite sui criteri di individuazione delle sentenze definitive e non

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10242 (rel. F. De Stefano)

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.

Danni da emotrasfusione: oneri probatori

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 22 aprile 2021, n. 10592 (rel. M. Rossetti)

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività.

Danno da perdita del rapporto parentale: non può liquidarsi con le Tabelle di Milano

Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 aprile 2021, n. 10579 (rel. E. Scoditti)

Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Sezioni Unite: per la prova di avvenuta notifica occorre deposito CAD

Cass. Civ., Sezioni Unite., sentenza 15 aprile 2021, n. 10012 (rel. E. Manzon)

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Domicilio digitale: notifica PEC al difensore ai fini del termine breve per l’impugnazione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 aprile 2021, n. 10186 (rel. G. Dongiacomo)

Ai fini del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo (ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria), a garanzia del diritto di difesa della parte che ne è destinataria (in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dalla sua inosservanza), dev'essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario e va, dunque, eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. SU n. 20866 del 2020).
Inoltre, il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 sexíes c.p.c.: le quali, peraltro, non costituiscono un documento distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 117 del d.lgs. n. 51 del 1998, tant'è che la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexíes c.p.c. equivale a sottoscrizione anche del verbale d'udienza, atteso che tale verbale costituisce parte integrante della sentenza stessa, di cui forma un corpo unico.