Inoperatività garanzia – Pregressa conoscenza
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 3202/2023 ha affermato l’inoperatività della garanzia assicurativa per pregressa conoscenza.
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 3202/2023 ha affermato l’inoperatività della garanzia assicurativa per pregressa conoscenza.
Si segnalano, in particolare, i limiti dimensionali imposti dal Ministero della Giustizia:
A norma dell’art. 155 quater u.c. disp. att. c.p.c., ultimo periodo, si dichiara
operativo con valore legale, a decorrere dal 22 agosto 2023, l’accesso diretto da
parte dell’ufficiale giudiziario alle seguenti banche dati dell’Agenzia delle Entrate,
attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID):
a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
b) atti del Registro;
c) archivio dei Rapporti finanziari.
Nel periodo inziale di avvio del servizio, per alcuni Uffici Notificazioni,
Esecuzioni e Protesti (UNEP) potrebbero essere ancora in via di completamento le
procedure amministrative di iscrizione a SID, propedeutiche all’effettiva fruibilità
del collegamento. In tal caso si procederà a norma dell’art. 155- quinquies disp. att. c.p.c.
Il giudice di merito, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha due obblighi: a) utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio, in quanto liquidare il danno sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.; b) liquidare l'obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all'attualità, con applicazione pertanto le tabelle nel loro valore aggiornato.
Il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto, avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In base alla previsione di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., ultimo periodo, che contiene un espresso riferimento alla procura redatta su supporto cartaceo in caso di costituzione telematica, può ritenersi che: sia tuttora legittimo il rilascio della procura difensiva su supporto cartaceo, anche in caso di ricorso nativo digitale e di costituzione telematica nell'ambito del PCT; sia sufficiente, ai fini del deposito nel fascicolo processuale telematico, la trasmissione all'ufficio della sua copia digitale in modalità telematica; la relativa sottoscrizione possa essere autenticata dallo stesso difensore, sebbene non si trovi a margine o in calce dell'atto cui accede.
Gli ulteriori e specifici requisiti di specialità della procura difensiva, che restano dettati esclusivamente nel c.p.c. (dall'art. 83 e, per il ricorso per cassazione, dall'art. 365), non prevedono alcuna equiparazione, ai fini del requisito di specialità, tra la redazione della procura in calce o a margine di un atto processuale e la congiunzione mediante strumenti informatici tra tale atto, qualora esso sia nativo digitale, e la (mera) copia digitale della procura cartacea.
Il D.M. n. 44 del 2011 sulle regole tecniche per la realizzazione del PCT, all'art. 18 disciplina semplicemente le modalità tecniche in cui deve avvenire la notificazione a mezzo PEC da parte dei difensori dei suddetti atti processuali, ma non modifica, né potrebbe modificare, le norme processuali sulla validità di detti atti (quindi anche sui requisiti di specialità della procura difensiva, che sono requisiti di validità della stessa: e, per il giudizio di legittimità, di ammissibilità del medesimo). Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, in caso di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, la procura difensiva che sia redatta su distinto supporto cartaceo, sia sottoscritta dalla parte in modalità analogica e nello stesso modo tale sottoscrizione sia autentica dal difensore, non potrebbe mancare di essere speciale almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per "collocazione topografica".
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018).
In definitiva, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale (art. 132 c.p.c.), ma anche dell'art. 1226 c.c., perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione e tale valutazione deve dare conto anche del profilo della quantificazione del danno sotto il profilo dell'"inferenza degli importi riconosciuti dai dati presupposti" (Cass. n. 33005/2021).
La scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del “gradualismo”, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, come l’interpretatio contra stipulatorem in presenza di modulo predisposto da uno dei contraenti ai sensi dell’art. 1370 c.c., solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 - 1365 c.c., tenuto conto che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti
La pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
La polizza infortuni stipulata dalle parti, prevedendo in concreto una rinuncia da parte dell'assicuratore al proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., ha una finalità previdenziale e, quindi, assume in concreto una configurazione del tutto similare a quella delle assicurazioni sulla vita, rispetto alle quali deve escludersi l'operatività della compensatio lucri cum damno.