Inoperatività garanzia – Pregressa conoscenza
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 3202/2023 ha affermato l’inoperatività della garanzia assicurativa per pregressa conoscenza.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia il Tribunale ha rilevato che l’azione di manleva promossa dal medico convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa non poteva essere accolta in quanto la compagnia di assicurazioni, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l’inoperatività della polizza a favore del dottore, per fatti già noti all’assicurato al momento della stipula e non comunicati.
La pregressa conoscenza era emersa dalla documentazione in atti ed in particolare dall’invito a partecipare alla procedura di mediazione, con il quale sarebbe stato richiesto per la prima volta l risarcimento dei danni al dott. Tizio ed alla struttura sanitaria da cui si evince che il dott. Tizio al momento della stipula della polizza, pur avendo già ricevuto la richiesta di risarcimento, dichiarava esplicitamente il contrario nel modulo di adesione. Ciò premesso, il Tribunale nel rigettare la domanda di manleva ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’assicurato rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l’assicuratore può chiedere l’annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure può rifiutare il pagamento dell’indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest’ultimo si verifichi entro tre mesi (Cass. Civ., Ord. n. 11905/2020). Dunque, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, è sufficiente che l’assicuratore <<invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio>> (Cass. 16406/2010).