Surroga INPS: nuovo orientamento della Cassazione

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 giugno 2021, n. 17966 (rel. G. Positano)

Nell'ipotesi in cui il giudice debba valutare il contenuto della surroga riferita ad un danno de futuro, deve essere affermata la rilevanza, anche giuridica, dell'eventuale sopravvenienza di una modifica delle condizioni del danneggiato, che evidenzi il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere sul danno per come liquidato. Tale principio va applicato anche all'assicuratore sociale che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e si surroghi ai sensi dell'art. 14.
Una volta riconosciuto l'indennizzo, l'istituto potrà esercitare la surroga per la rendita come liquidata, subentrando nel corrispondente diritto del danneggiato al risarcimento del danno anche futuro, con la possibilità di agire nei confronti dell'assicuratore privato ed il responsabile debbono pagare.
Nell'ipotesi di successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della menomazione e della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo, ove ciò intervenga nel corso del giudizio, tale evento incide necessariamente sull'oggetto della surroga, atteso che il secondo comma dell'articolo 14 si limita a stabilire l'ammontare della surroga al momento del riconoscimento, per l'ipotesi di stabilità della menomazione del danneggiato, nei termini riconosciuti dall'assicuratore sociale.

Valutazione della prova presuntiva – Inferenza probabilistica – Elevata velocità concausa del sinistro

Cass. Civ., ordinanza 26 luglio 2021, n. 21403 (rel. S. Guizzi)

Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (secondo quanto reputa, viceversa, il ricorrente, nell'affermare che la possibilità di avvistamento del veicolo antagonista "non significa necessariamente" che egli potesse "evitare l'impatto anche tenendo una velocità non elevata"), essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656).
In particolare, la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lasci spazio, sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; mentre la concordanza individua un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (così, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017).

Sinistro – Risarcimento danni al mezzo – Legittimato chi ha la disponibilità del veicolo

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 luglio 2021, n. 21779 (rel. G. Cricenti)

Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (cfr. Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010).

RCA: copertura assicurativa anche in ipotesi di sinistro in area privata

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 30 luglio 2021, n. 21983 (rel. Scarano)

L’art. 122 del codice delle assicurazioni private deve interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprende ed è riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
L’interpretazione estensiva della nozione di "circolazione" su "aree... equiparate" alle "strade di uso pubblico" di cui all’art. 122 Cod. ass., costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell’U.E., comprende anche l'ipotesi dell'utilizzo del veicolo in area privata.

Responsabilità medico odontoiatra – Natura contrattuale – Legge Gelli irretroattiva

Tribunale di Agrigento, sez. civ., sentenza 21 luglio 2021, n. 910 (g. B. Cordaro)

Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2021, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata irretroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 28994 del 11 novembre 2019).

Opposizione a decreto ingiuntivo – Art. 140 c.p.c. – Decorrenza del termine di 40 gg

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20915 (rel. L. Varrone)

Il termine di quaranta giorni per l’opposizione del decreto ingiuntivo, ove questo sia stato notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario, coincidente con quello in cui l’avviso di deposito dell’atto alla casa comunale è entrato nella sua sfera di conoscibilità.

Responsabilità medica – Esclusa la competenza del foro del consumatore se la struttura opera in regime di convenzione con SSN

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 14 giugno 2021, n. 16767 (rel. M. Dell'Utri)

La disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell'art. 33 cit.); sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come "imprenditore" o "professionista" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 8093 del 02/04/2009).
La possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e una struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (come ridetto, del tutto estraneo al caso di specie) la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell'utente come ‘professionistà (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22133 del 02/11/201; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27391 del 24/12/2014).

Messa in mora Compagnia di Assicurazione – Requisiti – Raggiungimento dello scopo – Art. 145 e 148 C.d.A.

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 3 giugno 2021, n. 15445 (rel. M. Gorgoni)

L'atto di costituzione in mora, anche ove non contenga tutti gli elementi previsti (nel caso di specie, sembravano mancare il codice fiscale e l'indicazione del lavoro svolto dal denunciante il sinistro), purché le omissioni non pregiudichino per l'interlocutore la possibilità di avere contezza dei termini del contendere, deve ritenersi abbia raggiunto il suo scopo che è quello di consentire una completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità.
La richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all'art. 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (...). Il sistema di cui all'art. 142 cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale (cfr. Cass. 30/09/2016, n. 19354).