Terzo trasportato – Concorso colposo nella causazione del sinistro – Art. 1227, c.1, c.c.
La condotta del terzo trasportato che, al momento del sinistro, viaggiava in condizioni di alterazione psico-fisica (dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti) e senza tenere conto delle condizioni di pericolo della strada (dovute alle avverse condizioni atmosferiche), ha efficacia causale nella verificazione del fatto e delle conseguenze dannose dello stesso. Ne consegue la riduzione proporzionale della responsabilità in capo al danneggiante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.