12 Agosto 2021

Valutazione della prova presuntiva – Inferenza probabilistica – Elevata velocità concausa del sinistro

Cass. Civ., ordinanza 26 luglio 2021, n. 21403 (rel. S. Guizzi)
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (secondo quanto reputa, viceversa, il ricorrente, nell'affermare che la possibilità di avvistamento del veicolo antagonista "non significa necessariamente" che egli potesse "evitare l'impatto anche tenendo una velocità non elevata"), essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656).
In particolare, la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lasci spazio, sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; mentre la concordanza individua un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (così, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017).

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