Con riguardo al le fattispecie di responsabilità medica non
sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la
quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente
alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11
novembre 2019, n. 28994 ), questa Corte, con orientamento consolidatosi sin dagli ul timi anni del l o scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la
struttura sanitaria) in esecuzione dell a prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno
qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto
conseguente all'inadempimento dell e obbligazioni derivanti dal
contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art.
1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art.
1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un
obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a
tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto
sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente
responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a
partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19
aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo
2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610).
Nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e
della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare,
anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale
intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso,
consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa
connesse (nella specie, la perdita del concepito); è, invece, onere dei
convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato
dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza,
la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che
l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso
dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non
imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).