09 Giugno 2022

Ricorso in Cassazione improcedibile: depositata copia per immagine di procura analogica

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 7 giugno 2022, n. 18282 (rel. M. Rossetti)
E' improcedibile il ricorso per Cassazione se il difensore del ricorrente deposita copia cartacea dell'originale cartaceo della procura, attestandone la conformità. Tale possibilità, infatti, non rientra tra i poteri certificativi attribuiti dalla legge al difensore.

Deve poi escludersi che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al giudizio di legittimità, il difensore munito di una procura conferita con un documento cartaceo potesse ricavarne un’immagine digitale, stamparla, attestarne la conformità all’originale e depositare quest’ultima in luogo di quello, per assolvere l’onere di cui all’art. 369, comma secondo, n. 3, c.p.c.
Tale eventualità è esclusa dall’art. 83, comma terzo, c.p.c., dall’art. 16 decies d.l. 18.10.2019 n. 179 e dall’art. art. 9, comma 1-bis, della I. 21.1.1994 n. 53.

La prima di tali norme stabilisce che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore “che si costituisce attraverso strumenti telematici” ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale.
Ma, per quanto detto, dinanzi alla Corte di cassazione nel 2019 non era consentita la “costituzione attraverso strumenti telematici”, e dunque non era di conseguenza consentito il deposito di una copia informatica autenticata con firma digitale.

La seconda delle suddette norme (art. 16 decies d.l. 179/12) consente al difensore di attestare la conformità all’originale della copia informatica di un atto processuale di parte formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, solo quando quell’atto viene “depositato con modalità telematiche”. E dunque anche tale norma non può essere invocata nel caso di specie, dal momento che nel 2019, per quanto già detto, dinanzi a questa Corte non era consentito il deposito “con modalità telematiche” del ricorso e degli allegati, ma era necessario estrarne copia analogica.
Se dunque il difensore possedeva una procura analogica, egli aveva l’obbligo di depositare l’originale, e non gli era consentito ratione temporis depositare l’immagine di esso firmata digitalmente, attestandone la conformità all’originale con dichiarazione autografa: per la semplice ragione che tale potere di attestazione non era previsto dalla legge.

La terza delle suddette norme (art. 9, comma 1-bis, I. 53/94) stabilisce che, quando non è possibile depositare con modalità telematiche l’atto notificato per mezzo della posta elettronica (PEC), a norma dell’articolo 3-bis della stessa legge, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la “conformità ai documenti informatici da cui sono tratti”.
Ma nel caso di specie, come già detto, la copia della procura depositata non è stata “tratta da un documento informatico”. L’originale di quella procura era un documento analogico e non digitale, e la sua digitalizzazione diede origine ad una copia digitale di un documento originale analogico, non ad un documento originale digitale.