Responsabilità da emotrasfusioni: controlli a carico delle USL sulle sacche di sangue

Cass. Civ., sez. III, sentenza 2 luglio 2021, n. 18813 (rel. M. Gorgoni)

In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale (cfr. Cass. 29/03/2018, n. 7884).

Azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del veicolo su cui viaggiava

Cass. Civ.,sez. III, sentenza 23 giugno 2021, n. 17963 (rel. E. Scoditti)

Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Azione recuperatoria del FGVS: regresso o surrogazione – Questione rimessa alle Sezioni Unite

Cass. Civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 2 luglio 2021, n. 18802 (rel. G. Positano)

In ragione del contrasto evidenziato in giurisprudenza, si chiede, ex art. 374 co. 2 c.p.c, la rimessione alle Sezioni Unite della questione che riguarda la divergenza manifestatasi in ordine alla natura giuridica dell'azione di cui al primo comma dell'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi b) dell'art. 283 della medesima legge, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa. Nello stesso modo, saranno rilevanti le ricadute dell'impostazione ritenuta preferibile, oltre che sul termine di prescrizione e sulla sua decorrenza, anche sulla necessità o meno del previo accertamento di responsabilità dell'autore dell'illecito e sull'applicabilità dell'art. 2055 c.c.

Danno da perdita del rapporto parentale – Nuovi criteri di liquidazione – Tabelle di Milano

Tribunale di Milano, sez. X, sentenza 7 luglio 2021, n. 5947 (g. D. Spera)

In attesa della predisposizione di una tabella coerente con le indicazione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10579/2021, è necessario individuare il regime transitorio che disciplini le modalità di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, così da affrontare l'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie in corso.
A tal fine questo Giudice ritiene di poter fare ricorso ai parametri forniti dall'attuale tabella milanese, salve le precisazioni di seguito esposte.
Si può ragionevolmente affermare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all'interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, conseguentemente, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.

Insidia: domanda di risarcimento rigettata se il dissesto è ampio, visibile e conosciuto

Tribunale di Palermo, sentenza 2 luglio 2021, n. 2811 (rel. G. Caraccia)

Deve rigettarsi la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c. per insidia stradale nel caso in cui emerga dalle risultanze istruttorie che l’evento si è verificato in pieno giorno, lungo un tratto di marciapiede ampiamente e visibilmente dissestato nonché perfettamente conosciuto all’attrice, considerato che la stessa abita nella medesima strada. Con la dovuta attenzione, l’anomalia in questione era, dunque, prevedibile, percepibile e perfettamente evitabile da parte della stessa attrice quindi, tale da non costituire un’insidia.

Sinistro all’estero: si applica la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto illecito

Cass. Civ., sez. III, sentenza 25 giugno 2021, n. 18286 (rel. A. Scrima)

La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale (cfr. Cass. Civ., ordinanza 21/08/2018, n. 20841).

Consenso informato – Oneri probatori – Modalità improprie di acquisizione (modulo generico; consenso orale)

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18283 (rel. L.A. Scarano)

A fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere della struttura e del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve -va ribadito- sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone ( v. Cass., 20/8/2013, n. 19920).
Deve al riguardo ulteriormente porsi in rilievo come la struttura e il medico vengano in effetti meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omettono del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisiscano con modalità improprie il consenso dal paziente (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).
Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso ottenuto mediante la sottoposizione alla sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto generico (v., da ultimo, Cass., 19/9/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177), non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791) ovvero oralmente (v. Cass., 29/9/2015, n. 19212, ove si è negato che -in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi-potesse considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all'esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l'assenso prestato dall'interessato verbalmente nel corso del trattamento).
Con riferimento al consenso prestato anche solo oralmente questa Corte ha peraltro avuto più volte modo di precisare che la relativa idoneità non è in termini assoluti esclusa, dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso. In presenza di riscontrata (sulla base di documentazione, testimonianze, circostanze di fatto) prassi consistita in (plurimi) precedenti incontri tra medico e paziente con (ripetuti) colloqui in ordine alla patologia, all'intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni si è invero ritenuto idoneamente assolto dal medico e/o dalla struttura l'obbligo di informazione e dal paziente corrispondentemente prestato un pieno e valido consenso informato al riguardo, pur se solo oralmente formulato (cfr. Cass., 31/3/2015, n. 6439. Cfr. altresì Cass., 30/4/2018, n. 10325).

Danni da perdita del rapporto parentale: pregressa invalidità non rileva per il risarcimento dei danni iure proprio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18284 (rel. L.A. Scarano)

In materia di danni da perdita del rapporto parentale, lo stato di invalidità pregresso del de cuius non può rilevare ove si tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo tale condizione condurre solo ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis (sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento - nella specie, la morte - sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità); sicché ove il danneggiato già in condizioni invalidanti di per sé idonee a condurlo alla morte deceda in conseguenza di eventuali condotte (commissive od omissive) di terzi, la risarcibilità iure proprio del danno (patrimoniale e) non patrimoniale riconosciuto ai congiunti può subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere (sia sul piano affettivo che economico) del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto ( v. Cass., 21/7/2011, n. 15991 ).

Assicurazione vita per infortunio mortale: escluso il diritto di surrogazione dell’assicuratore

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 aprile 2021, n. 9380 (rel. S. Olivieri)

Se l'assicuratore del "ramo vita" con l'adempiere alla obbligazione derivante dalla polizza, attribuendo la somma prevista - in forma di capitale o rendita - al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest'ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno, prescindendo la prestazione dell'assicuratore dalla esistenza e dalla entità del pregiudizio subito dal beneficiario derivante dall'atto illecito, viene meno la stessa possibilità di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l'assicuratore chiamato ad adempiere "a causa" dell'illecito, ma "a causa" dell'evento della morte dell'assicurato, e cioè della verificazione del rischio oggetto della polizza.