04 Agosto 2023

Danno morale – Liquidazione – Criteri

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21630 (rel. M. Gorgoni)
Il giudice di merito, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha due obblighi: a) utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio, in quanto liquidare il danno sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.; b) liquidare l'obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all'attualità, con applicazione pertanto le tabelle nel loro valore aggiornato.
Il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto, avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444).

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