01 Agosto 2023

Cassazione – Specialità della procura – Ricorso nativo digitale e procura analogica

Cass. Civ., sez. III, ordinanza interlocutoria, 13 luglio 2023, n. 20176 (rel. A. Tatangelo)
In base alla previsione di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., ultimo periodo, che contiene un espresso riferimento alla procura redatta su supporto cartaceo in caso di costituzione telematica, può ritenersi che: sia tuttora legittimo il rilascio della procura difensiva su supporto cartaceo, anche in caso di ricorso nativo digitale e di costituzione telematica nell'ambito del PCT; sia sufficiente, ai fini del deposito nel fascicolo processuale telematico, la trasmissione all'ufficio della sua copia digitale in modalità telematica; la relativa sottoscrizione possa essere autenticata dallo stesso difensore, sebbene non si trovi a margine o in calce dell'atto cui accede.
Gli ulteriori e specifici requisiti di specialità della procura difensiva, che restano dettati esclusivamente nel c.p.c. (dall'art. 83 e, per il ricorso per cassazione, dall'art. 365), non prevedono alcuna equiparazione, ai fini del requisito di specialità, tra la redazione della procura in calce o a margine di un atto processuale e la congiunzione mediante strumenti informatici tra tale atto, qualora esso sia nativo digitale, e la (mera) copia digitale della procura cartacea.
Il D.M. n. 44 del 2011 sulle regole tecniche per la realizzazione del PCT, all'art. 18 disciplina semplicemente le modalità tecniche in cui deve avvenire la notificazione a mezzo PEC da parte dei difensori dei suddetti atti processuali, ma non modifica, né potrebbe modificare, le norme processuali sulla validità di detti atti (quindi anche sui requisiti di specialità della procura difensiva, che sono requisiti di validità della stessa: e, per il giudizio di legittimità, di ammissibilità del medesimo). Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, in caso di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, la procura difensiva che sia redatta su distinto supporto cartaceo, sia sottoscritta dalla parte in modalità analogica e nello stesso modo tale sottoscrizione sia autentica dal difensore, non potrebbe mancare di essere speciale almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per "collocazione topografica".

Il Supremo Collegio ritiene opportuno che siano le Sezioni Unite della Corte a pronunciarsi sulla questione  relativa al requisito di specialità della procura analogica in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, stabilendo se effettivamente debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione, attribuendo nella sostanza al difensore il potere (e la connessa responsabilità) di “attestare” la riferibilità di una qualsiasi procura difensiva di per sé priva di qualunque carattere o connotato di specialità ad un determinato giudizio o provvedimento, mediante la mera allegazione al ricorso di essa, in copia di un originale sostanzialmente riproducibile in un numero indefinito ed illimitato di volte, anche in mancanza di precise circostanze oggettive di fatto che determinino la ragionevole presunzione che sia stata sottoscritta dalla parte avendo preso visione del ricorso, ovvero se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte.

Pertanto, la questione di massima di particolare importanza viene rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.