07 Dicembre 2021

Sinistro – Risarcimento danni – Litisconsorzio necessario con il responsabile civile

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37566 (rel. M. Gorgoni)
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone l'annullamento in Cassazione delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.
Nel caso di specie, non è stata fatta applicazione per consolidato principio secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché: "(...) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (cfr. Cass. Civ. n. 21896 del 20/09/2017).

Tale conclusione si giustifica in considerazione dell’art. 144, comma 3, Codice delle Assicurazioni private, il quale dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 citato; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente.
Ciò rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all’origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.