30 Giugno 2022

Danno differenziale – L’indennizzo Inail va scomputato d’ufficio

Cass, Civ., sez. lav., ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182 (rel. R. Bellè)
L'ordinamento non impone quale condicio iuris, per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente giudiziali, nei riguardi dell'I.N.A.I.L.
Infatti, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto "diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati).

A monte di tali principi sta l’assenza di norme che espressamente impediscano al lavoratore di agire per i danni non coperti dall’assicurazione pubblica, prima che siano state esercitate le pretese riguardanti quest’ultima o i competenti enti si siano espressi, altro piano essendo quello della prova, destinata ad integrarsi, per l’ordinario ricorrere della copertura I.N.A.I.L., nel doveroso ed ineludibile accertamento da parte del giudice, se del caso in via officiosa, della misura di quanto sia stato o avrebbe potuto essere percepito dal lavoratore con l’uso della ordinaria diligenza, sussistendo il diritto al ristoro in favore del lavoratore solo nella misura in cui il danno ecceda, sul piano civilistico, i diritti che l’ordinamento riconosce presso l’ente assicuratore.