Nullità del contratto rilevabile d’ufficio – Necessario rispettare il contraddittorio

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 31 dicembre 2025, n. 34926 (rel. M . Rossetti)

Il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità dei contratti in ogni stato e grado del processo (salvo ovviamente il limite della regiudicata) deve esercitarsi nel rispetto del contraddittorio ed impone pertanto al Giudicante di segnalare alle parti la relativa questione e consentire loro di allegare deduzioni difensive e di provare eventuali circostanze di fatto a sostegno o a confutazione del sospetto di nullità (cfr. Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, par. 5.10; così pure, ex multis, Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25849).
L'invito al contraddittorio sulla questione di nullità, inoltre, è inevitabile quando lo stabilire se una clausola sia o non sia nulla implichi degli accertamenti di fatto, e costituisca perciò una c.d. "questione mista di fatto-diritto" (ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie con riferimento alla nullità della clausola claims made: infatti l'accertamento della misura del premio e della sua adeguatezza rispetto ai rischi corsi dall'assicurato costituivano altrettante questioni di puro fatto).

Claims made – Retro tre anni – Esclusa vessatorietà

Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, sentenza 12 gennaio 2026, n. 16 (rel. G. Rota)

La pattuizione cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made), inserita nel contratto, non risulta connotata da vessatorietà, costituendo espressione di un accordo delle parti volto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1917, comma 1, c.c. e 1932 c.c.. Essa, di contro, presenterebbe natura vessatoria laddove, nell'economia complessiva della polizza, fosse finalizzata a limitare l'oggetto del contratto come definito da altra clausola.
In ipotesi di assicurazione per la responsabilità professionale, a fronte di una generale copertura assicurativa limitata ai fatti posti in essere e denunciati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, deve ritenersi che la convenzione che estende la polizza anche ai fatti commessi nei tre anni antecedenti alla sua stipula determini un sostanziale ampliamento dell’oggetto del contratto assicurativo. Deve, quindi, escludersi la natura vessatoria (e la conseguente necessità di apposita sottoscrizione) della clausola in parola.

Decreto ingiuntivo notificato due volte – Termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 17 luglio 2025, n. 19814 (rel. C. Trapuzzano)

Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest'ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla.

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Uberrima bona fides – Percezione, notizia o conoscenza di presupposti di responsabilità

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 7 novembre 2025, n. 29456 (rel. S. G. Guizzi)

L'art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie", ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità", deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento alterazione psico-fisica e pericolo per la sicurezza stradale

Corte Costituzionale, sentenza 29 gennaio 2026, n. 10

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 187, commi 1 e 1-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che è punito chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida), a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

Concessionario di servizio rispristino strade – Non può agire in giudizio per il pagamento dell’intervento senza cessione del credito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30524 (rel. L. La Battaglia)

Il Concessionario per il servizio di ripristino delle strade danneggiate da incidenti non può agire in giudizio nei confronti dei responsabili di un sinistro stradale, per il pagamento del compenso relativo all'intervento compiuto, a meno che non vi sia stata una cessione del credito risarcitorio spettante all'Ente proprietario della strada ovvero non vi sia, in seno alla convenzione intercorsa tra il Concessionario e l'Ente medesimo, una specifica clausola che valga ad abilitare la concessionaria ad agire in giudizio per conto dell'Ente.

Claims Made – Valida anche se manca sunset clause – Retroattività decennale
Interessi compensativi – Distinto profilo di danno – Necessaria domanda espressa

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 888 (rel. G.. Fanticini)

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell’assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l’assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.

Tabelle di Milano – No valore normativo – Risarcimento diffamazione
Compenso per la fase di trattazione anche in assenza di fase istruttoria

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 2 febbraio 2025, n. 24349 (rel. C. Graziosi)

Nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato - ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.

La trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase; in particolare, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria; la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (nel caso di specie, il giudice d'appello aveva erroneamente omesso la liquidazione delle spese anche per la trattazione con il suo generico asserto dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado).

Testamento pubblico – Atto personalissimo – Esclusa l’assistenza dell’amministratore di sostegno

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2648 (rel. V. Picaro)

Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti.