Nullità del contratto rilevabile d’ufficio – Necessario rispettare il contraddittorio
Il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità dei contratti in ogni stato e grado del processo (salvo ovviamente il limite della regiudicata) deve esercitarsi nel rispetto del contraddittorio ed impone pertanto al Giudicante di segnalare alle parti la relativa questione e consentire loro di allegare deduzioni difensive e di provare eventuali circostanze di fatto a sostegno o a confutazione del sospetto di nullità (cfr. Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, par. 5.10; così pure, ex multis, Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25849).
L'invito al contraddittorio sulla questione di nullità, inoltre, è inevitabile quando lo stabilire se una clausola sia o non sia nulla implichi degli accertamenti di fatto, e costituisca perciò una c.d. "questione mista di fatto-diritto" (ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie con riferimento alla nullità della clausola claims made: infatti l'accertamento della misura del premio e della sua adeguatezza rispetto ai rischi corsi dall'assicurato costituivano altrettante questioni di puro fatto).