Pneumatico – Caso fortuito – Intervento tempestivo – No Insidia

Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 31 marzo 2025, n. 358 (g. G. Genovese)

Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all’estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
In ipotesi di sinistro causato dalla presenza di uno pneumatico sulla carreggiata, occorre verificare se l'Amministrazione fosse in grado di apprestare tempestivamente la necessaria attività preventiva (mediante apposite segnalazioni o la chiusura della via) e manutentiva, in modo da evitare la verificazione del sinistro; nella predetta valutazione occorre tenere presente che non è possibile “pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l’evento” (Cass. 7037/2012), non potendosi spingere l’obbligo di custodia fino al punto da imporre la vigilanza in tempo reale sulle eventuali modificazioni apportate da terzi.

Mutuo solutorio: valido secondo le Sezioni Unite

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 5 marzo 2025, n. 5841 (rel. E. Iannello)

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.

Modifica dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei Sindaci

Legge 14 marzo 2025 n. 35 - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
G.U. n.73 del 28-3-2025

In vigore dal 12 aprile 2025 il nuovo articolo 2407 codice civile in materia di responsabilità del collegio sindacale.
Previste limitazioni della responsabilità patrimoniale - ad eccezione delle ipotesi di dolo - ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce.
Introdotto il termine di prescrizione di cinque anni per l'azione di responsabilità dal deposito della relazione concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.
Non è chiaro se la nuova disposizione, operativa con riferimento ai bilanci d'esercizio relativi al 2024, potrà applicarsi anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore.

Mutuo con patti accessori di deposito o pegno irregolari – Titolo esecutivo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 6 marzo 2025, n. 5968 (rel. F. De Stefano)

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

Debito tributario – Definizione agevolata e rateizzazione – Rinuncia alla prescrizione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32030 (rel. L. Caradonna)

Il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso. Infatti, se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione.

Resp. sanitaria – Regime anteriore L. 24/2017 – Rivalsa ASP esclusa in assenza di colpa grave del medico – CCNL

Tribunale di Ragusa, sentenza 20 febbraio 2025, n. 280 (g. G. Giampiccolo)

Con riguardo ai rapporti tra ASP e medico, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. 28987/2019).

Rifusione delle spese di lite/di soccombenza/di resistenza: necessarie domande di condanna chiare e pecifiche

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4275 (rel. M. Rossetti)

L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.
I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).

Trib. Catania – Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore dei minori

Prot. n. 386/2025 - Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore dei minori

Pubblicato il protocollo di intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Catania, il Tribunale di Catania, il Tribunale per i minorenni di Catania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per la definizione delle competenze e degli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori d'età.

Polizza infortuni – Compensatio lucri cum damno – Nessun indennizzo senza danno

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3429 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile.
La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all'assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo.