03 Marzo 2026

Nullità del contratto rilevabile d’ufficio – Necessario rispettare il contraddittorio

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 31 dicembre 2025, n. 34926 (rel. M . Rossetti)
Il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità dei contratti in ogni stato e grado del processo (salvo ovviamente il limite della regiudicata) deve esercitarsi nel rispetto del contraddittorio ed impone pertanto al Giudicante di segnalare alle parti la relativa questione e consentire loro di allegare deduzioni difensive e di provare eventuali circostanze di fatto a sostegno o a confutazione del sospetto di nullità (cfr. Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, par. 5.10; così pure, ex multis, Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25849).
L'invito al contraddittorio sulla questione di nullità, inoltre, è inevitabile quando lo stabilire se una clausola sia o non sia nulla implichi degli accertamenti di fatto, e costituisca perciò una c.d. "questione mista di fatto-diritto" (ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie con riferimento alla nullità della clausola claims made: infatti l'accertamento della misura del premio e della sua adeguatezza rispetto ai rischi corsi dall'assicurato costituivano altrettante questioni di puro fatto).

La società assicuratrice allega che la Corte d’Appello ha perpetuato l’errore già commesso dal Tribunale, consistito nel rilevare d’ufficio la nullità della clausola claims made senza previamente sottoporre la relativa questione alle parti.

L’assicurata non risulta mai avere invocato od eccepito la nullità della clausola claims made in quanto “incidente sulla causa del contratto di assicurazione”.

L’assicurata inoltre non risulta avere mai replicato in modo effettivo all’eccezione di inoperatività della suddetta clausola, modificando la propria domanda.

Il Tribunale tuttavia ha ritenuto nulla la suddetta clausola “per difetto di causa”, ed ha fondato tale decisione (anche) sul rilievo che l’assicurata versò all’assicuratore un premio ritenuto eccessivo (462.745,38 euro) a fronte d’una copertura per soli due anni, sette mesi ed otto giorni.

Questa decisione ha effettivamente violato l’art. 101 c.p.c., e di conseguenza ha errato la sentenza impugnata nell’escludere la nullità della sentenza di primo grado.

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