02 Marzo 2026

Claims made – Retro tre anni – Esclusa vessatorietà

Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, sentenza 12 gennaio 2026, n. 16 (rel. G. Rota)
La pattuizione cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made), inserita nel contratto, non risulta connotata da vessatorietà, costituendo espressione di un accordo delle parti volto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1917, comma 1, c.c. e 1932 c.c.. Essa, di contro, presenterebbe natura vessatoria laddove, nell'economia complessiva della polizza, fosse finalizzata a limitare l'oggetto del contratto come definito da altra clausola.
In ipotesi di assicurazione per la responsabilità professionale, a fronte di una generale copertura assicurativa limitata ai fatti posti in essere e denunciati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, deve ritenersi che la convenzione che estende la polizza anche ai fatti commessi nei tre anni antecedenti alla sua stipula determini un sostanziale ampliamento dell’oggetto del contratto assicurativo. Deve, quindi, escludersi la natura vessatoria (e la conseguente necessità di apposita sottoscrizione) della clausola in parola.

Nel caso di specie, la copertura assicurativa del 15.2.2010 risulta non operante, sulla base della disposizione negoziale di cui all’allegato A delle condizioni generali di contratto, poiché il sinistro (ossia l’omessa acquisizione delle visure ipotecarie) risulta verificatosi fino all’anno 2005 e, dunque, prima dei tre anni antecedenti la data di effetto dell’assicurazione.

In particolare, a fronte di una generale copertura assicurativa limitata ai fatti posti in essere e denunciati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, la convenzione forense di cui al citato allegato A, ha determinato un sostanziale ampliamento dell’oggetto del contratto assicurativo in esame, estendendo la polizza anche ai fatti commessi nei tre anni antecedenti alla sua stipula. Deve, quindi, escludersi la natura vessatoria (e la conseguente necessità di apposita sottoscrizione) della clausola in parola.

Poiché il contratto di assicurazione risulta stipulato il 15.2.2010 e poiché la condotta omissiva dell’avvocato (consistita dell’omessa acquisizione delle visure ipotecarie) risale all’instaurazione del procedimento civile nell’anno 2000, l’assicurazione non potrà dirsi operante: il sinistro occorso, cioè la definitiva perdita della possibilità in capo ai danneggiati di aggredire i beni immobili a seguito della negligenza adempitiva del professionista, si è verificato ben prima dei tre anni dalla efficacia del contratto assicurativo, il che senza ombra di dubbio conduce alla soluzione da prediligere nel senso infausto ai fini della operatività della manleva.