27 Febbraio 2026

Decreto ingiuntivo notificato due volte – Termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 17 luglio 2025, n. 19814 (rel. C. Trapuzzano)
Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest'ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla.

Se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quest’ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica.

In sostanza, la notifica nulla non produce effetti e il termine per opporsi inizia a decorrere dal momento in cui è effettuata la successiva notifica in rinnovazione, che determina la sanatoria della precedente notifica nulla.

Nella specie, detta rinnovazione della notifica del provvedimento monitorio del 19 giugno 2020 – a fronte della precedente notifica nulla del 24 gennaio 2020, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che all’affissione dell’avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda fosse seguito l’invio di una valida raccomandata con avviso di ricevimento, attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, in quanto la raccomandata era ritornata al mittente – importava la necessità di ponderare la tempestività dell’opposizione introdotta con citazione notificata il 23 luglio 2020 rispetto a tale seconda notifica.

Ed invero, la nuova notifica del titolo, oltre che del precetto, non poteva essere circoscritta all’esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto, posto che altrimenti la rinnovata notifica del provvedimento monitorio non avrebbe avuto alcun senso.

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