25 Febbraio 2026

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento alterazione psico-fisica e pericolo per la sicurezza stradale

Corte Costituzionale, sentenza 29 gennaio 2026, n. 10
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 187, commi 1 e 1-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che è punito chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida), a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

I canoni ermeneutici legati ad una interpretazione restrittiva secondo la ratio e interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività impongono che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all’accertamento dei reati in esame circoscrivano l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

Al fine di assicurare la conformità a Costituzione delle disposizioni censurate non è affatto necessario ripristinare – anche solo in via ermeneutica – la situazione normativa precedente la riforma del 2024. Sulla base della precedente formulazione dei commi 1 e 1-bis, infatti, agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’eliminazione del requisito da parte del legislatore, che ha ritenuto di dover superare le difficoltà probatorie connesse all’accertamento di tale stato, non può essere ritenuta di per sé contrastante con i principi costituzionali, sempre che l’ambito applicativo dell’incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità penale del conducente.

In conformità dunque all’intenzione dichiarata del legislatore, tale dimostrazione non è più necessaria. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica.