20 Febbraio 2026

Concessionario di servizio rispristino strade – Non può agire in giudizio per il pagamento dell’intervento senza cessione del credito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30524 (rel. L. La Battaglia)
Il Concessionario per il servizio di ripristino delle strade danneggiate da incidenti non può agire in giudizio nei confronti dei responsabili di un sinistro stradale, per il pagamento del compenso relativo all'intervento compiuto, a meno che non vi sia stata una cessione del credito risarcitorio spettante all'Ente proprietario della strada ovvero non vi sia, in seno alla convenzione intercorsa tra il Concessionario e l'Ente medesimo, una specifica clausola che valga ad abilitare la concessionaria ad agire in giudizio per conto dell'Ente.

Nel caso di specie, il Concessionario ricorrente ritiene che dal diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” derivi per il medesimo il diritto di agire in giudizio per ottenere il compenso, per l’appunto, economico di detto servizio.

Tuttavia, nell’assumere che la legittimazione processuale del Concessionario discenda, quale precipitato logico necessario, dal “diritto di trarre i vantaggi economici” connessi al servizio, il ricorrente non si confronta, infatti, con il disposto dell’art. 81 c.p.c., il quale non consente – al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge – di far valere in giudizio un diritto altrui, prospettandolo come proprio.

Del tutto coerente si mostra, quindi, la motivazione del giudice di secondo grado, nella parte in cui, in assenza di prova della cessione del credito del Comune, esclude che i responsabili dell’incidente possano astrattamente rivestire il ruolo di soggetto passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (non essendo essi – evidentemente – parti del contratto tra quest’ultimo e il Comune).

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