23 Febbraio 2026

Separazione – Accordi patrimoniali omologati: impugnabili dai creditori per simulazione

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 16 febbraio 2026, n. 3442 (rel. L. Tricomi)
Gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi in occasione della separazione consensuale, con i quali si costituiscano, modifichino o estinguano rapporti non direttamente collegati al matrimonio, per quanto trasfusi nel verbale di separazione omologato, sono impugnabili per simulazione.

Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. (cfr. Cass. Sezioni Unite sent. n. 21761/2021). In particolare, è possibile esperire azione di simulazione nei confronti di un patto, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologati, che preveda trasferimenti immobiliari tra le parti.

L’assoggettabilità all’azione di simulazione assoluta del negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, da parte dei terzi creditori del simulato alienante è stata ribadita anche da Cass. n. 24687/2022.

L’azione di simulazione assoluta è esercitata da un terzo, creditore, contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato; il “petitum” è diretto, conformemente al primo comma dell’art. 1414 c.c., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l’eliminazione del pregiudizio per il terzo, come nel caso di specie.

 

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