Estinzione di una società non comporta estinzione dei crediti

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 16 luglio 2025, n. 19750 (rel. G. Mercolino)

L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare:
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito

Risarcimento terzo trasportato – Errore inescusabile dell’assicuratore – Surrogazione legale – Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c.

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16213 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell' art. 2036, comma 3, c.c.

Documento richiamato in appello: utilizzabile se descritto puntualmente

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17128 (rel. P. Gianniti)

In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Insidia – Danni da cosa in custodia – Valutazioni sul caso fortuito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 1 agosto 2025, n.22242 (rel. S. Saija)

Poiché la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza del palo sul marciapiede) e la conseguente caduta accidentale (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito" ;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
d"'') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.

Le Sezioni Unite sulla rinuncia abdicativa della proprietà

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 11 agosto 2025, n. 23093 (rel. A. Scarpa)

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".

Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Aggiornati gli importi del danno biologico di lieve entità – Art. 139, c.1, CdA

Decreto 18 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - G.U. n. 176/2025

A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi indicati nel comma 1, dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, sono aggiornati nelle seguenti misure:
a) novecentosessantatré euro e quaranta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
b) cinquantasei euro e diciotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Resp. medica – ATP – Collegialità – Obbligo – Nullità della sentenza

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 11 giugno 2025, n. 15594 (rel. E. Iannello)

L'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico - ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l'ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito - rimane l'obbligo per quest'ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall'art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l'affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Pregresse condizioni di salute – Annullamento contratto di assicurazione

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12 luglio 2025, n. 670 (g. P. Longo)

L'omessa comunicazione di una patologia come il diabete deve giudicarsi tale da aver alterato in modo decisivo il consenso dell'assicuratore comportando una modificazione sostanziale del rischio assunto, così da far presumere che l'assicuratore medesimo non avrebbe concluso il contratto se fosse stata nota la circostanza. Pertanto è legittimo il rifiuto di pagare l'indennità da parte dell'assicurazione, ai sensi dell’art.1892 c.c.
Inoltre, la domanda di annullamento del contratto deve ritenersi ritualmente spiegata dalla Compagnia atteso che “l'onere imposto dalla norma di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione” (Cass n. 5519/1985; n. 3165/2003; n. 11/2010; n. 12831/2014).

S.U. – Spese di lite – Liquidazione – Scaglione di riferimento/Valore indeterminabile

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civ., sentenza 23 luglio 2025, n. 20805 (rel. M. Criscuolo)

In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.

Applicazione retroattiva TUN – Rinvio pregiudiziale alla Cassazione

Tribunale di Milano, sezione decima civile, ordinanza 18 luglio 2025, n. 4915 (g. D. Spera)

Il Tribunale di Milano dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto:
se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass. n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta.