RCA – Mancato pagamento premi successivi al primo – Sospensione polizza – Opponile al danneggiato

Cass. Civ., sez. terza civile, ordinanza 4 dicembre 2023, n. 33790 (rel. P. Gianniti)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagato il secondo o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art 7 della l. 990 del 1969 (cfr. Cass. Civ. n. 23313/2007)

Insidia: condotta del danneggiato interrompe nesso causale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30394 (rel. P. Gianniti)

In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.".

Avvocati: accesso all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Decreto Ministero dell'Interno 6 ottobre 2023
Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita' telematica resi disponibili tramite l'ANPR.
G. U. n. 273 del 22 novembre 2023

Gli Avvocati possono finalmente richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i seguenti certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR:
- nascita
- matrimonio
- cittadinanza
- esistenza in vita
- residenza
- residenza AIRE
- stato civile
- stato di famiglia
- residenza in convivenza
- stato di famiglia AIRE
- stato libero
- unione civile
- contratto di convivenza

Le Sezioni Unite sulla notifica PEC: si perfeziona con l’accettazione

Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 20 novembre 2023, n. 32091 (rel. E. Iannello)

Nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è - non quello della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma - quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
In riferimento alla tempestività dei termini, deve ritenersi che un evento - nella specie, la notifica del ricorso - che si verifichi dopo le ore 00:00:00 - nella specie, alle ore "00:00:09" - di un dato giorno non possa giammai ritenersi corrispondente alle ore 24 del giorno prima ma vada cronologicamente imputato al giorno nascente e non a quello il cui termine è segnato appunto dalla mezzanotte.

Compensatio lucri cum damno – Danno differenziale Inail

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30293 (rel. E. Iannello)

In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).

Mediazione – Nuove tabelle delle spese e criteri

Ministero della Giustizia Decreto 24 ottobre 2023 n. 150
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

In vigore dal 15 novembre 2023 il nuovo Decreto Ministeriale n. 150/2023 che regolamenta e disciplina l'istituzione del registro degli organismi, del registro degli organismi ADR e dell'elenco degli enti di formazione, i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione, i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, gli obblighi degli iscritti, le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Micropermanenti – Aggiornamento importi 2023 – Art. 139 CdA

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 16 ottobre 2023
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023.

A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
- cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Perdita di chance – Oneri probatori

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 5 settembre 2023, n. 25910 (rel. L. Rubino)

La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità della danneggiata di affermarsi nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. 
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).