Obblighi contrattuali – Oneri probatori – Inoperatività della garanzia

Tribunale di Marsala, sentenza 6 novembre 2024, n. 758 (g. M. D'angelo)

Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile.

In G.U. il D.Lgs. n. 164/2024 correttivo della Riforma Cartabia

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 (GU n.264 del 11-11-2024)

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Notificazione a mezzo PEC: non si perfeziona se la casella di posta del destinatario è piena

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2024, n. 28452 (rel. E. Vincenti)

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Tutela del consumatore – Decreto ingiuntivo – Controllo d’ufficio sulla vessatorietà delle clausole

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9479 (rel. E. Vincenti)

Ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.

Interessi moratori – Accolta istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza

Corte d'Appello di Catania, sezione seconda civile, ordinanza del 21 ottobre 2024 (rel. C. Cottini)

Viene accolta l'istanza dell'appellante Compagnia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui la si condanna al pagamento degli interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo. In particolare, appare erronea la prodromica affermazione del giudice di primo grado che l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore abbia natura di debito di valuta.

Resp. da cose in custodia – Condotta colposa del danneggiato – Art. 2051 c.c.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26895 (rel. S.G. Guizzi)

Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

Resp. sanitaria – Nesso causale – Giudizio controfattuale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 settembre 2024, n. 25825 (rel. G. Cricenti)

Nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso: se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.
Invece, nel caso di specie, i giudici di appello hanno erroneamente effettuato l'indagine controfattuale considerando quale evento non già il danno subìto, ma l'inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si duole.

Mail – Valore probatorio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2024, n. 25131 (rel. L. Rubino)

In merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi:
(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019);
(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024).
La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.

Responsabilità degli amministratori – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 20 settembre 2024, n. 25260 (rel. R. Giannaccari)

Qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell’amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l'attore ha l’onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell’obbligo di lealtà e di diligenza.

Danni da morte – Oggetto della domanda di risarcimento: limiti e oneri di allegazione

Tribunale di Ragusa, sezione civile, sentenza 19 settembre 2024, n. 1452 (g. A. La Vecchia)

L'elencazione delle voci di danno di cui l'attore chiede il risarcimento in citazione delimita l'oggetto della domanda proposta e non può essere considerata meramente esplicativa. Infatti, chi agisca per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare specificamente il pregiudizio subito, di cui si chiede il ristoro.
In particolare, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass. n. 19551/2023; Cass. n. 6110/2012).