Rifusione delle spese di lite/di soccombenza/di resistenza: necessarie domande di condanna chiare e pecifiche

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4275 (rel. M. Rossetti)

L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.
I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).

Trib. Catania – Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore dei minori

Prot. n. 386/2025 - Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore dei minori

Pubblicato il protocollo di intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Catania, il Tribunale di Catania, il Tribunale per i minorenni di Catania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per la definizione delle competenze e degli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori d'età.

Polizza infortuni – Compensatio lucri cum damno – Nessun indennizzo senza danno

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3429 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile.
La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all'assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo.

Appello – Costituzione con copia analogica anziché telematica – No improcedibilità – Nullità sanabile

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3580 (rel. S. Tassone)

La costituzione dell'appellante con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dell'atto.

Assicurazione contro gli infortuni: la polizza non opera in caso di COVID, in quanto si tratta di malattia e non di infortunio

Cassazione Civile, sezione terza, 6 febbraio 2025, n. 3016 (rel. M. Rossetti)

Va escluso l'indennizzo secondo polizza infortuni privata dell'infezione da COVID-19 contratta da un medico di medicina generale durante il periodo pandemico. Secondo le condizioni generali di polizza, infatti, l'infezione da Coronavirus costituisce una malattia, ossia una alterazione patologica dello stato di salute dell'assicurato, e non un infortunio, da intendersi quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. In tale quadro interpretativo, risulta impossibile estendere all'assicurazione privata contro gli infortuni le norme e i criteri interpretativi addotti in ambito giuslavoristico. Nell'assicurazione a tutela degli infortuni il pregiudizio deve derivare da una lesione violentemente provocata ab externo; nell'assicurazione a tutela delle malattie, invece, il pregiudizio deve derivare da una alterazione patologica. Ebbene, nel caso di specie l'infezione da coronavirus deve essere sussunta alla stregua di una malattia, come tale scoperta dalla garanzia contrattuale pattuita.

Lo Studio Spagnolo & Associati pubblica il Bilancio Sociale

"Da qualche anno, ed in maniera spontanea, tutti i componenti dello studio hanno sentito la necessità di rivolgere il proprio impegno a tutela dell’ambiente, inteso nella duplice accezione di ambiente di lavoro e ambiente naturale. Nel corso dell’anno 2023, dunque, preso atto di tale spontanea inclinazione da parte di molti, ci siamo dati l’obiettivo di organizzare e regolamentare tutte tali attività spontanee finalizzate a migliorare l’ambiente di lavoro ed il benessere dei lavoratori e di mirare anche all’evoluzione positiva del benessere collettivo mediante azioni finalizzate al miglioramento di almeno un contesto lavorativo e sociale diverso dal nostro ed alla tutela dell’ambiente naturale. Abbiamo assunto piena consapevolezza che le nostre azioni incidono non solo sul nostro percorso di vita ma anche su quello di altre persone, del contesto sociale ed ambientale nel quale viviamo e via via anche di contesti più distanti ed estesi. Perciò abbiamo deciso di rendere evidente e rendicontare ogni attività finalizzata a rendere maggiormente efficiente il nostro lavoro, a migliorare le competenze dei lavoratori, a contenere lo spreco delle energie fisiche dei lavoratori ma anche delle energie necessarie alla conduzione dello studio ed all’espletamento della nostra attività. Abbiamo ridotto gli sprechi di acqua, luce e carta, contenuto sensibilmente l’uso della plastica, adottato comportamenti idonei a ridurre l’inquinamento atmosferico da uso di carburanti e dalla gestione dei rifiuti, riscontrando contemporaneamente un miglioramento del benessere dei collaboratori ed una maggiore efficienza nello svolgimento dell’attività. Il perseguimento di obiettivi comuni, al di fuori di quelli strettamente lavorativi, ha creato una forte coesione nel gruppo di lavoro ed ha innescato meccanismi di collaborazione e sprone reciproco. Alla fine dell’anno constatiamo che il meccanismo innescatosi, inizialmente laborioso e non privo di momenti di difficoltà si è via via semplificato fino a cementare ed appianare anche i rapporti tra i collaboratori e tra questi ed i contesti esterni con i quali ci relazioniamo".

Assicurazione contro i danni: legittima la clausola che prevede indennizzo diverso in caso di riparazione presso officina non convenzionata

Cass. Civ., sez. terza, sentenza 19 dicembre 2024, n. 33402 (rel. M. Rossetti)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione dalle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio, per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o 33, lettera (t), D.Lgs. 206/05.

Assicurazione incendio – Delimitazione del rischio – Inoperatività della polizza

Tribunale di Caltanissetta, sez. prima civ. sentenza 20 gennaio 2025, n. 53 (g. A. F. Gagliano)

Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile ( soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall’assicuratore.” (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 1558/2018).

R.C.A. – Obbligazione solidale tra assicuratore e responsabile – Sospensione della prescrizione per il coniuge del danneggiato e non per il fratello

Cass. Civ., sez. terza, sentenza 10 maggio 2024, n. 12928 (rel. S. Tassone)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato, l'operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell'art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l'assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L'operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l'assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all'esercizio dell'azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.