Principio di autosufficianza del ricorso per Cassazione – Specificità dei motivi – Escluso eccessivo rigore
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022), e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull'idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.