RCA – Improponibilità della domanda – Mancata collaborazione del danneggiato – Negata ispezione del veicolo

Tribunale di Palermo, sez. V civ., sentenza 21 maggio 2024 (Dott. Illuminati)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” (cfr. sent. 1 dicembre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1829).
Nel caso di specie, il danneggiato, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, si è sottratto all’ispezione del mezzo, conseguentemente osteggiando la ricostruzione della dinamica del sinistro, la stima dell’entità del danno e la corretta nonché adeguata valutazione del veicolo al fine di consentire alla Compagnia di formulare congrua offerta risarcitoria.

Sezioni Unite – Mutuo – Mancata indicazione della modalità di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130 (rel. A. P. Lamorgese)

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Notifica in proprio dell’avvocato tramite invio postale con mezzi telematici: nuove modifiche alla legge n. 53 del 1994

Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Aggiunto il comme 2-bis all'art. 3 della legge n. 53 del 1994: "2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2."

Sezioni Unite sulla condanna al pagamento degli interessi legali: art. 1284, c.1, in mancanza di accertamento

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 7 maggio 2024, n. 12449 (rel. E. Scoditti)

Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Ricorso nativo digitale privo di firma digitale – Nullità della notifica – Sottoscrizione della attestazione di conformità – Raggiungimento dello scopo

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2024, n. 6477 (rel. E. Vincenti)

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).

Appello: possibile rinuncia alla domanda fino alla precisazione delle conclusioni – Irrilevanza delle sopravvenienze sulla sopravvenuta carenza di giurisdizione

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3453

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio ex art. 374, comma 3, c.p.c. – hanno statuito che:
- la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni;
- il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).

Sezioni Unite – Ammissibile impugnazione tardiva come impugnazione adesiva – Secondo atto di impugnazione sostitutivo

Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 28 marzo 2024 n. 8486 (rel. A. Carrato)

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale.
Il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva.
Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato – Art. 144 CdA – Oneri probatori – Clausola di delimitazione del rischio

Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.

Regolamento sulla Circolazione di prova dei veicoli

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023 , n. 229 .
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 2024, il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Sezioni Unite – Travisamento della prova – Rimedi

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 5 marzo 2024, n. 5792 (rel. M. Di Marzio)

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.