RCA – Mancato pagamento premi successivi al primo – Sospensione polizza – Opponile al danneggiato
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagato il secondo o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art 7 della l. 990 del 1969 (cfr. Cass. Civ. n. 23313/2007)