Confessione del conducente (es. CID): esclusa efficacia probatoria nei confronti di proprietario e assicurazione

Tribunale di Palermo, III sez. civ., sentenza 7 novembre 2023, n. 4939 (g. G. Nozzetti)

In merito all’efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell’assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687; Cass. 19327/2017).
La mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell’art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014).
Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all’art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n. 4010).

Obbligatoria copertura assicurativa per il monopattini elettrici – Si attende il decreto di attuazione

DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità'.

In vigore dal 23 dicembre 2023 il decreto che annovera espressamente i monopattini elettrici tra i "veicoli" di cui al Codice della Assicurazioni private.

RCA – Mancato pagamento premi successivi al primo – Sospensione polizza – Opponile al danneggiato

Cass. Civ., sez. terza civile, ordinanza 4 dicembre 2023, n. 33790 (rel. P. Gianniti)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagato il secondo o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art 7 della l. 990 del 1969 (cfr. Cass. Civ. n. 23313/2007)

Insidia: condotta del danneggiato interrompe nesso causale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30394 (rel. P. Gianniti)

In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.".

Avvocati: accesso all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Decreto Ministero dell'Interno 6 ottobre 2023
Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita' telematica resi disponibili tramite l'ANPR.
G. U. n. 273 del 22 novembre 2023

Gli Avvocati possono finalmente richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i seguenti certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR:
- nascita
- matrimonio
- cittadinanza
- esistenza in vita
- residenza
- residenza AIRE
- stato civile
- stato di famiglia
- residenza in convivenza
- stato di famiglia AIRE
- stato libero
- unione civile
- contratto di convivenza

Le Sezioni Unite sulla notifica PEC: si perfeziona con l’accettazione

Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 20 novembre 2023, n. 32091 (rel. E. Iannello)

Nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è - non quello della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma - quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
In riferimento alla tempestività dei termini, deve ritenersi che un evento - nella specie, la notifica del ricorso - che si verifichi dopo le ore 00:00:00 - nella specie, alle ore "00:00:09" - di un dato giorno non possa giammai ritenersi corrispondente alle ore 24 del giorno prima ma vada cronologicamente imputato al giorno nascente e non a quello il cui termine è segnato appunto dalla mezzanotte.

Compensatio lucri cum damno – Danno differenziale Inail

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30293 (rel. E. Iannello)

In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).