Utilizzo AI – Allegazione di giurisprudenza inesistente – Inammissibilità del ricorso – Sanzione 616 cpp

Cassazione Penale, sezione terza, sentenza 11 giugno 2026, n. 23006 (A. Scarcella)

La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall'intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell'errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l'inammissibilità, l' articolo 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l'irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

Dichiarazione di morte in udienza – Evento interruttivo anche per gli assenti

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21336 (rel. I Ambrosi)

La presunzione di conoscenza legale stabilita dall'art. 176, comma 2, cod. proc. civ., presupponendo che l'udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell'udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell'evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti.

Insidia – Danni micropermanenti – Liquidazione equitativa ex art. 139 CdA

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 22 giugno 2026, n. 1273 (g. F. Bonsangue)

Ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni di lieve entità subite a causa di una insidia, devono utilizzarsi i parametri equitativi di cui al decreto ministeriale DPR n. 12/2025, aggiornato al 18.07.2025, integrativo dell’art. 139 CdA (valore del primo punto di invalidità € 963,40). Se, infatti, per lesioni di entità superiore al 9%, a seguito dell’adozione della Tabella Unica Nazionale, la giurisprudenza ha ritenuto i parametri di cui alla suddetta tabella utilizzabili anche in caso di liquidazioni di danni non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, in caso di lesioni cd. micropermanenti può ritenersi valido analogo criterio, posto che il DPR 12/2025 è stato emesso in attuazione dell’art. 138, co. 1 lett. b cod. ass. ed ha finalità del tutto analoghe a quelle di cui al successivo art. 139 per le lesioni di lieve entità (nel medesimo senso v. Trib. Napoli n. 8858/2026 e Trib. Palermo n. 3573/2026).

Deposito telematico in registro diverso dal contenzioso civile: mera irregolarità

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21446 (rel. C. Crolla)

Il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Perdita del rapporto parentale – Liquidazione equitativa ai nipoti per la morte del nonno – Sopravvivenza di altri congiunti

Tribunale di Agrigento, sezione civile, sentenza 6 giugno 2026, n. 873 (g. F. Verro)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai nipoti per la morte del nonno, deve considerarsi che né le Tabelle di Milano del 2024, né quelle di Roma del 2025, relative alla liquidazione del danno parentale, contemplano il rapporto tra nipoti e nonno deceduto, prevedendo l’ipotesi inversa di danno del nonno per la morte di un nipote. Ciò in quanto, mentre il nonno normalmente non contempla, secondo l’id quod plerumque accidit, la perdita prematura del nipote, il nipote è invece fisiologicamente posto nella condizione di dover affrontare, nel corso della vita, la perdita dell’ascendente, con una aspettativa di sopravvivenza strutturalmente maggiore.
Tale differenza incide in modo significativo sulla intensità del pregiudizio risarcibile secondo il parametro standardizzato, giustificando, in applicazione del criterio equitativo sotteso alle Tabelle milanesi, una riduzione del valore del punto, che il Tribunale ritiene congruamente determinata nella misura della metà.

Sinistro – Dichiarazione stragiudiziale di assenza di testimoni – Valore probatorio della confessione giudiziale e attendibilità del teste

Corte di Appello di Palermo, sezione terza civile, sentenza 20 giugno 2026, n. 1772 (rel. M. Laudani)

Le dichiarazioni stragiudiziali rese dal terzo trasportato alla compagnia di assicurazione, secondo cui nessuno aveva assistito al sinistro al di fuori del conducente, privano di ogni rilevanza probatoria la confessione giudiziale dello stesso conducente ed inficiano del tutto l'attendibilità del teste e la veridicità delle sue dichiarazioni.

Transazione: effetti equiparabili a sentenza passata in giudicato – Infrazionabilità della domanda

Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile, sentenza 14 maggio 2026, n. 973 (rel. P. Ferrari Bravo)

La transazione produce effetti equiparabili a quelli di una sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che essa copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche tutto ciò che era deducibile in sede di definizione dell’accordo. Sicché, in mancanza di specifiche limitazioni, l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti si estende a tutti i diritti scaturenti dal rapporto o dal fatto controverso.

Azione di responsabilità nei confronti dei notai – D.L. n. 100/2026

Decreto Legge n. 100 del 12 giugno 2026
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.

Art. 9 Termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

RC – Limiti della surroga tra Assicuratori di condebitori solidali

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 8 giugno 2026, n. 15559 (rel. G. Fanticini)

L'assicuratore della responsabilità civile d'un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d'un altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d'un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell'assicuratore della r.c. del condebitore solidale.

Esclusa Compensatio Lucri cum damno fra rendita INAIL e danno terminale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14356 (rel. M. Rossetti)

La rendita costituita dall'INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristora un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito a titolo di danno terminale in caso di morte conseguente alle lesioni. Il danno biologico temporaneo e quello permanente hanno la medesima natura giuridica, ma non hanno il medesimo oggetto. Quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l'identità della "natura del danno", ma l'identità del suo oggetto.