Appello – Costituzione con copia analogica anziché telematica – No improcedibilità – Nullità sanabile

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3580 (rel. S. Tassone)

La costituzione dell'appellante con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dell'atto.

Assicurazione contro gli infortuni: la polizza non opera in caso di COVID, in quanto si tratta di malattia e non di infortunio

Cassazione Civile, sezione terza, 6 febbraio 2025, n. 3016 (rel. M. Rossetti)

Va escluso l'indennizzo secondo polizza infortuni privata dell'infezione da COVID-19 contratta da un medico di medicina generale durante il periodo pandemico. Secondo le condizioni generali di polizza, infatti, l'infezione da Coronavirus costituisce una malattia, ossia una alterazione patologica dello stato di salute dell'assicurato, e non un infortunio, da intendersi quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. In tale quadro interpretativo, risulta impossibile estendere all'assicurazione privata contro gli infortuni le norme e i criteri interpretativi addotti in ambito giuslavoristico. Nell'assicurazione a tutela degli infortuni il pregiudizio deve derivare da una lesione violentemente provocata ab externo; nell'assicurazione a tutela delle malattie, invece, il pregiudizio deve derivare da una alterazione patologica. Ebbene, nel caso di specie l'infezione da coronavirus deve essere sussunta alla stregua di una malattia, come tale scoperta dalla garanzia contrattuale pattuita.

Lo Studio Spagnolo & Associati pubblica il Bilancio Sociale

"Da qualche anno, ed in maniera spontanea, tutti i componenti dello studio hanno sentito la necessità di rivolgere il proprio impegno a tutela dell’ambiente, inteso nella duplice accezione di ambiente di lavoro e ambiente naturale. Nel corso dell’anno 2023, dunque, preso atto di tale spontanea inclinazione da parte di molti, ci siamo dati l’obiettivo di organizzare e regolamentare tutte tali attività spontanee finalizzate a migliorare l’ambiente di lavoro ed il benessere dei lavoratori e di mirare anche all’evoluzione positiva del benessere collettivo mediante azioni finalizzate al miglioramento di almeno un contesto lavorativo e sociale diverso dal nostro ed alla tutela dell’ambiente naturale. Abbiamo assunto piena consapevolezza che le nostre azioni incidono non solo sul nostro percorso di vita ma anche su quello di altre persone, del contesto sociale ed ambientale nel quale viviamo e via via anche di contesti più distanti ed estesi. Perciò abbiamo deciso di rendere evidente e rendicontare ogni attività finalizzata a rendere maggiormente efficiente il nostro lavoro, a migliorare le competenze dei lavoratori, a contenere lo spreco delle energie fisiche dei lavoratori ma anche delle energie necessarie alla conduzione dello studio ed all’espletamento della nostra attività. Abbiamo ridotto gli sprechi di acqua, luce e carta, contenuto sensibilmente l’uso della plastica, adottato comportamenti idonei a ridurre l’inquinamento atmosferico da uso di carburanti e dalla gestione dei rifiuti, riscontrando contemporaneamente un miglioramento del benessere dei collaboratori ed una maggiore efficienza nello svolgimento dell’attività. Il perseguimento di obiettivi comuni, al di fuori di quelli strettamente lavorativi, ha creato una forte coesione nel gruppo di lavoro ed ha innescato meccanismi di collaborazione e sprone reciproco. Alla fine dell’anno constatiamo che il meccanismo innescatosi, inizialmente laborioso e non privo di momenti di difficoltà si è via via semplificato fino a cementare ed appianare anche i rapporti tra i collaboratori e tra questi ed i contesti esterni con i quali ci relazioniamo".

Assicurazione contro i danni: legittima la clausola che prevede indennizzo diverso in caso di riparazione presso officina non convenzionata

Cass. Civ., sez. terza, sentenza 19 dicembre 2024, n. 33402 (rel. M. Rossetti)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione dalle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio, per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o 33, lettera (t), D.Lgs. 206/05.

Assicurazione incendio – Delimitazione del rischio – Inoperatività della polizza

Tribunale di Caltanissetta, sez. prima civ. sentenza 20 gennaio 2025, n. 53 (g. A. F. Gagliano)

Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile ( soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall’assicuratore.” (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 1558/2018).

R.C.A. – Obbligazione solidale tra assicuratore e responsabile – Sospensione della prescrizione per il coniuge del danneggiato e non per il fratello

Cass. Civ., sez. terza, sentenza 10 maggio 2024, n. 12928 (rel. S. Tassone)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato, l'operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell'art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l'assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L'operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l'assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all'esercizio dell'azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Rinuncia alla domanda – Condanna alle spese – Soccombenza virtuale

Tribunale di Catania, sezione terza civile, sentenza 9 gennaio 2025, n. 138 (g. G. Longo)

La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento.
La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Danni alla salute e violazione del consenso informato: i principi della Cassazione

Cass. Civ., sezione terza, ordinanza 2 dicembre 2024, n. 30858 (rel. I. Ambrosi)

Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi), la Suprema Corte di Cassazione ha enucleato cinque distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. Sez. 3, 12/06/2023 n. 16633).

Danni da emotrasfusione – Dies a quo dall’esordio della malattia – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. terza civ., ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31275 (rel. F. M. Cirillo)

In merito al risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusione, è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione.
Inoltre, è pacificamente da escludersi il riconoscimento di un danno in re ipsa, posto che il danneggiato ha l'onere di fornire la prova del danno patito in via diretta .

Consulenza tecnica preventiva – Inammissibilità – Oneri probatori – Inadempimento qualificato

Tribunale di Siracusa, sezione seconda civile, ordinanza 18 giugno 2024, n. 8294 (g. G.A. Leonardi)

Il ricorso di cui all’art. 696-bis c.p.c., deve contenere l’allegazione di tutti gli elementi costitutivi della futura domanda di merito, ciò essendo indispensabile proprio per determinare, da un lato, l’oggetto della stessa consulenza e, dall’altro, per definire l’ambito del tentativo di conciliazione, essendo inconcepibile la prevenzione di una futura lite senza che all’altra parte risulti ben chiaro quale sarà l’oggetto della stessa. In merito agli oneri probatori, inquadrato il rapporto dedotto in ricorso nell’ambito contrattuale, il riparto dell’onere della prova deve seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. Con specifico riguardo al nesso di causalità, l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno, sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. In mancanza, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.