Deposito telematico – Errore imprevisto – Rimessione in termini

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31493 (rel. M. Mocci)

L'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
In riferimento all'art. 16 bis, comma 7, del. d.l. n. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, o seconda PEC) determina il momento di perfezionamento provvisorio del deposito telematico e costituisce il riferimento temporale per la verifica della tempestività. Tuttavia, tale perfezione è condizionata al buon esito delle successive fasi di controllo automatico (terza PEC) e di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC). Solo con l'accettazione definitiva si realizza l'efficacia rituale del deposito, con conseguente conoscibilità dell'atto. In caso di mancato completamento dell'iter il deposito, pur perfezionato, è inefficace e inidoneo a produrre effetti sostanziali (Sez. 3, n. 19307 del 07 luglio 2023). Pertanto, la parte che riceva solo le prime tre PEC può ritenere rispettati i termini di deposito, ma l'efficacia definitiva sorge solo con la quarta PEC; in assenza di questa o in caso di esito negativo, la parte non decade automaticamente ma è tenuta a porre tempestivo rimedio mediante nuovo deposito o istanza di rimessione in termini, considerata la possibilità di continuità con il primo deposito ai fini della tempestività.

Modifica organo giudicante dopo la precisazione delle conclusioni – Nullità della sentenza

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32618 (C. Graziosi)

Per tutelare l'esercizio del diritto di difesa, qualora venga effettuata sostituzione del giudice monocratico o di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, si deve, pena nullità della pronuncia che ne è derivata, verificare una regressione della sequenza procedurale, ovvero convocare nuovamente le parti perché precisino di nuovo le conclusioni, il che ovviamente è tanto possibile quanto doveroso anche in un rito telematico; e il vizio che insorge qualora non si rispetti le regole genera nullità relativa, da far valere impugnando ai sensi dell'articolo 161, primo comma, c.p.c., per evitare la sanatoria che deriverebbe dal difetto di impugnazione.

Erede con beneficio di inventario – Esclusi sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi

Cassazione Civile, sezione prima, sentenza 18 novembre 2025, n. 30412 (rel. A. Zuliani)

L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo "stato" in cui questi versava, in quanto - nel mentre non può presentare il ricorso "in luogo" o "in sostituzione" del defunto - difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno "stato di crisi o di insolvenza" dell'erede.

Il medico imputato può chiedere la citazione dell’assicuratore quale responsabile civile

Corte Costituzionale, comunicato stampa del 25 novembre 2025
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2025. n. 170

Processo penale: illegittimo non consentire al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitariaa per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco.

ATP – Domanda nei confronti della struttura sanitaria – Esclusa chiamata del terzo-medico

Tribunale di Palermo, sezione terza civile, ordinanza del 14 novembre 2025 (g. .M. Cipitì)

Se l'attore-danneggiato ha agito nei confronti della struttura sanitaria, non ricorrono ragioni che giustifichino il simultaneus processus con il medico che ha eseguito la prestazione.
Considerato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 24/2017, la domanda di rivalsa della struttura nei confronti del medico presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale (anche non definitivo, ma provvisoriamente esecutivo) o stragiudiziale (transazione) che obblighi la struttura al risarcimento nei confronti della paziente ed il previo pagamento del risarcimento liquidato al paziente da parte della struttura sanitaria, oltre all’accertamento della colpa grave del sanitario, deve escludersi che detta domanda possa essere formulata nello stesso giudizio intentato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria mediante chiamata di terzo, salvo che il sanitario non sia intervenuto volontariamente, ovvero che sia stato citato in giudizio dal paziente.

Danno Patrimoniale – Liquidazione – Capitalizzazione anticipata di una rendita

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 3 novembre 2025, n. 29054 (rel. A. Tatangelo)

Il danno patrimoniale da perdita dei presumibili redditi futuri può essere liquidato a norma dell'art. 137/3 D.Lgs. 209/2005 - riferibile all'ipotesi in cui il danneggiato, come nel caso di specie, non sia titolare di un reddito monetario - il suddetto danno deve essere liquidato moltiplicando il valore pari al triplo della pensione sociale annua (criterio applicabile al caso di specie, anche a seguito di Cass. ord. 8896/2016) per un coefficiente di capitalizzazione, individuato tra quelli di maggior affidamento. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. 20615/2015) ha escluso la possibilità di applicare i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, ormai obsoleti a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, pena una liquidazione parziale del danno; per contro ha affermato la libertà del Giudice di merito di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, "purché aggiornati e scientificamente corretti", come quelli in vigore per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquilano (come quelli di cui all'Incontro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno - 1 luglio 1989 a Trevi). Si osserva però che le tabelle preconfezionate hanno un duplice inconveniente: da un lato sono riferite all'intera vita (media) dell'infortunato, tanto che si ovvia all'inconveniente, applicando al calcolo il cd. "scarto differenziale" tra vita fisica e vita lavorativa; dall'altro, il tasso di interesse legale (nel 2021 pari allo 0,05%) utilizzato al momento della loro creazione non corrisponde all'attuale evoluzione dei tassi di rendimento. Si decide pertanto di utilizzare una formula (proposta dall'Osservatorio di Milano sul Danno, nel febbraio 2020) che contempla direttamente i presumibili anni di minor reddito da lavoro, senza l'utilizzo di coefficienti di capitalizzazione che siano calcolati in base alla durata totale della vita, ed utilizzando come tasso di rendimento annuo quello dei BTP che abbiano una durata simile a quella da calcolare.

Lo Studio Spagnolo & Associati pubblica il Bilancio di Sostenibilità

Bilancio di sostenibilità 2024

All’esito di un percorso intrapreso qualche anno addietro per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e dopo aver conseguito le necessarie competenze, lo Studio ha intrapreso un percorso per il conseguimento della certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 e per il conseguimento della Certificazione UNI 11871:2022 che individua principi e criteri per la gestione organizzata di studi professionali di avvocati e/o dottori commercialisti.
Dopo aver pubblicato il bilancio sociale (anno 2023), lo Studio ha pubblicato il bilancio sostenibile (anno 2024).
Esso nasce con l’obiettivo di manifestare all’esterno le politiche adottate dallo Studio in tema di sostenibilità secondo i pilastri ESG.

Claims made – Valida la clausola con due anni di retroattività

Cassazione Civile, sezione quinta, sentenza 18 luglio 2025, n. 3676 (g. F. Cardile)

A seguito di numerosi arresti giurisprudenziali, la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, ha stabilito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, co. 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del contratto, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.
Nel caso di specie, è valida la clausola che limita la garanzia alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza, che al contempo estende retroattivamente la copertura assicurativa ai fatti verificatisi entro i due anni antecedenti la firma del contratto, purchè denunciate durante il periodo di efficacia della garanzia. In particolare, il professionista, a fronte del pagamento del premio per un anno, risulta garantito per le condotte colpose poste in essere nel corso di tre anni, di cui due in forza dell’efficacia retroattiva della polizza, a fronte di un massimale di €. 1 milione per ciascuna delle annualità che deve ritenersi certamente rilevante e proporzionato rispetto al premio annuale versato pari ad euro 9.844,31 al netto delle imposte.