Azione di responsabilità nei confronti dei notai – D.L. n. 100/2026

Decreto Legge n. 100 del 12 giugno 2026
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.

Art. 9 Termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

RC – Limiti della surroga tra Assicuratori di condebitori solidali

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 8 giugno 2026, n. 15559 (rel. G. Fanticini)

L'assicuratore della responsabilità civile d'un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d'un altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d'un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell'assicuratore della r.c. del condebitore solidale.

Esclusa Compensatio Lucri cum damno fra rendita INAIL e danno terminale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14356 (rel. M. Rossetti)

La rendita costituita dall'INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristora un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito a titolo di danno terminale in caso di morte conseguente alle lesioni. Il danno biologico temporaneo e quello permanente hanno la medesima natura giuridica, ma non hanno il medesimo oggetto. Quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l'identità della "natura del danno", ma l'identità del suo oggetto.

Perdita della capacità lavorativa – Liquidazione – Incidenza della futura posizione previdenziale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16925 (rel. M. Gorgoni)

La perdita della capacità lavorativa può spiegare effetti anche oltre il periodo di attività lavorativa, dovendosi valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, ovvero, in alternativa, escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, così evitando una sottostima del danno.

Surrogazione legale e regresso nelle obbligazioni solidali passive asimmetriche o paritetiche

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 29 maggio 2026, n. 16835 (rel. P. Spaziani)

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ai sensi dell'art.1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.

In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche" (contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l'atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.

Conducenti non abilitati alla guida – Clausola di esclusione – Operatività della garanzia

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13834 (rel. M. Rossetti)

Il conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, non trova applicazione nell'eventualità suddetta.
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della R.C.A., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 c.c.

Procedimento sommario – Ammessa produzione documentale fino all’udienza di discussione

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15452 (rel. P. Papa)

Nel procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 bis c.p.c., laddove dispone, ai commi 1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.
La ricostruzione dell'operatività della norma in tal senso è conseguente alla necessità di interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di un rimedio effettivo, sicché non possono individuarsi decadenze e preclusioni che non siano espressamente previste dalle norme.

Esito ATP: elemento di prova nel giudizio di merito nei confronti di tutte le parti

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 7 gennaio 2026, n. 342 (rel. T. Maccarrone)

La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una o più delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all’accertamento tecnico.

Decesso del Terzo trasportato – Concorso di colpa per mancato uso della cintura di sicurezza – Risarcimento e interessi – Criteri di calcolo

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10540 (rel. G. Positano)

Il corretto criterio di computo degli interessi compensativi impone che prima si determini il capitale (e dunque si applichi la riduzione per tener conto del concorso di colpa della vittima), e solo dopo aver determinato il capitale, si proceda allo scomputo degli acconti e al calcolo degli interessi. Ciò in quanto, se a produrre interessi si ponesse il credito risarcitorio al lordo del concorso di colpa della vittima, il debitore sarebbe costretto a pagare gli interessi anche su una frazione di capitale in realtà non dovuta.
Nel caso di specie, la sentenza viene cassata sul punto demandando al giudice del rinvio il ricalcolo delle somme dovute, detraendo la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità del de cuius prima e non dopo la sottrazione degli acconti e condannando le controparti alla restituzione dell'eccedenza.

Mediazione: ai fini della condizione di procedibilità basta la comparizione di una sola parte

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608 (rel. P. Gianniti)

In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.