18 Gennaio 2024

Tabella Unica per la liquidazione delle Macrolesioni

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il testo provvede alla predisposizione di tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. Le tavole contengono i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale. Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.