ATP – Rifusione delle spese – Legittimazione attiva
Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di Atp, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento, posto che la Atp entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere detto accertamento, ex articolo 100 del Cpc , tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di Atp sostenute nella fase stragiudiziale.
Pertanto, la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all'esito del predetto procedimento, può convenire in giudizio la controparte e, affermando l'applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, può chiederne la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo. Deve, invece, escludersi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ove le spese sostenute da una parte del procedimento di A.T.P., chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest'ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all'A.T.P. (cfr. Cass. sez. 3, n. 25324/2024)