Resp. penale Sindaco – Conoscenza/Conoscibilità condotte degli Amministratori

Cassazione Penale, sezione quinta, sentenza n. 12612/2026 (rel. M. Romano)

Se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, è altrettanto indubbio che l'ampiezza dell'arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale. Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale - la connotazione di "segnali di allarme", idonei ad avvisare l'organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla.

Nuovo Regolamento IVASS in vigore dal 8 aprile 2026

Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025
Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo n. 209/2005
Il Regolamento IVASS n. 56/2025 aggiorna la disciplina del certificato di assicurazione e della denuncia di sinistro prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, spostando il sistema verso un modello digitale, standardizzato a livello…

TUN – Applicazione generalizzata indiretta

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 7 aprile 2026, n. 8630 (rel. E. Vincenti)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella 'pretoria' - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Illeciti stradali – Obbligo di comunicazione dati del conducente solo dopo definizione dei procedimenti avverso il verbale di infrazione

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 (rel. C. Trapuzzano)

In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

ATP – Modificati gli articoli 696 e 696 bis c.p.c. (art. 17, comma 3, D. L. n. 41/2026)

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026)

Art. 17 Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR
(...) 3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».

Circolazione prohibente domino / invito domino
Credito risarcitorio di vittima di lesioni colpose: prescrizione ex art. 2947, c. 3, nei confronti di conducente e proprietario

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 12 marzo 2026, n. 5562 (rel. M. Rossetti)

Il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s'applicano le previsioni di cui all'art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall'assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata.

Il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'articolo 2947 c.c. tanto nei confronti del conducente, quanto nei confronti del proprietario, a nulla rilevando che a carico di quest'ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda nuova del convenuto opposto

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4186 (rel. A. Penta)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta; ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. nel giudizio ordinario.

Coassicurazione – Esposizione per il rischio assunto – Percentuale del danno e non del massimale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 marzo 2026, n. 4772 (rel. A. Tatangelo)

Nel caso di assunzione del rischio in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c. la quota di rischio assunta dal coassicuratore è correlata al danno risarcibile ed indennizzabile e non al massimale pattuito. Pertanto, il risarcimento da porre a carico di ciascuno assicuratore va proporzionalmente commisurato alla quota di rischio assunta, sia pure entro i limiti del massimale.

Appello – Litis denuntiatio – Cause scindibili – Esclusa condanna alle spese

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30624 (rel. P. Gianniti)

In tema di regolamentazione delle spese processuali relative al grado di appello per la parte intimata ai soli fini della litis denuntiatio, sono scindibili le cause in cui l'impugnazione verte unicamente sul capo delle spese del grado precedente tra solo alcuni dei litisconsorti necessari originari, sicché la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha il valore di mera litis denuntiatio e i suoi destinatari non divengono parte nella fase di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto. Di conseguenza, la loro costituzione nel grado di impugnazione deve considerarsi inutile e, quindi, mancando una domanda formulata contro di loro, non possono essere considerati né "soccombenti" né "vittoriosi" rispetto alla controversia principale definita in appello.

Separazione/Divorzio – Modifica condizioni economiche – Ripetizione di somme erogate

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999 (rel. E. Reggiani)

In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la condictio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.