ATP – Rifusione delle spese – Legittimazione attiva

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13385 (rel. F. Fiecconi)

Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di Atp, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento, posto che la Atp entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere detto accertamento, ex articolo 100 del Cpc , tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di Atp sostenute nella fase stragiudiziale.
Pertanto, la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all'esito del predetto procedimento, può convenire in giudizio la controparte e, affermando l'applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, può chiederne la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo. Deve, invece, escludersi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ove le spese sostenute da una parte del procedimento di A.T.P., chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest'ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all'A.T.P. (cfr. Cass. sez. 3, n. 25324/2024)

Art. 141 CdA: applicabile anche in caso di veicolo con targa estera

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 11 settembre 2025, n. 25033 (rel. R. Simone)

La persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

RCA – Omessa revisione – Concorso di responsabilità

Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione seconda civile, sentenza 10 luglio 2025, n. 291

Il fatto che un veicolo circoli illecitamente senza revisione è di per sé un antecedente causale del sinistro addebitabile al conducente e proprietario e ne determina la responsabilità.
Nel caso di specie, la vettura non revisionata si trovava in un punto in cui non si sarebbe assolutamente dovuta trovare e questo è stato un fattore causale essenziale nella determinazione dell’impatto. Questo esclude la responsabilità esclusiva del danneggiato ritenuta in primo grado, ma non, evidentemente, quella concorrente, da ritenersi preponderante.

Intimazione di pagamento – Termine di impugnazione – Prescrizione

Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza 21 luglio 2025, n. 21240 (rel. A. Crivelli)

L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.

Le Sezioni Unite sul giudicato implicito in caso di omessa pronuncia di un vizio processuale rilevabile d’ufficio

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 29 agosto 2025, n. 24172 (rel. E. Vincenti)

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Estinzione di una società non comporta estinzione dei crediti

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 16 luglio 2025, n. 19750 (rel. G. Mercolino)

L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare:
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito

Risarcimento terzo trasportato – Errore inescusabile dell’assicuratore – Surrogazione legale – Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c.

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16213 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell' art. 2036, comma 3, c.c.

Documento richiamato in appello: utilizzabile se descritto puntualmente

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17128 (rel. P. Gianniti)

In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Insidia – Danni da cosa in custodia – Valutazioni sul caso fortuito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 1 agosto 2025, n.22242 (rel. S. Saija)

Poiché la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza del palo sul marciapiede) e la conseguente caduta accidentale (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito" ;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
d"'') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.

Le Sezioni Unite sulla rinuncia abdicativa della proprietà

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 11 agosto 2025, n. 23093 (rel. A. Scarpa)

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".

Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.