Resp. medica: il medico responsabile è tenuto a pagare anche la quota di risarcimento posta a carico dell’Azienda Sanitaria

Corte dei Conti, sez. I giurisd., sentenza 10 giugno 2022, n. 282

La Corte dei Conti conferma la condanna in capo ad un dirigente medico a rifondere l’erario per le lesioni prodotte a terzi nell’esercizio dell’attività sanitaria.
Per tali fatti, in sede di giudizio civile, la stessa struttura era stata riconosciuta responsabile, in solido con il professionista, per le conseguenze derivanti al soggetto a causa della ritardata diagnosi di una patologia tumorale.
Il medico viene condannato a rifondere all'Azienda sanitaria la quota di risarcimento rimasta a carico dell’Ente stesso, che aveva provveduto a pagare la metà delle somme di cui al pregiudizio economico riconosciuto all’esito del contenzioso civile.
Viene accertato, infatti, che il danno era riconducibile a una condotta gravemente colposa del medico.

Resp. medica – Liquidazione del danno – Art. 138 e 139 CdA – Applicazione retroattiva L. Gelli-Bianco

Cass. Cvi., sez. III, sentenza 13 luglio 2022, n. 22136 (rel. L.A. Scarano)

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (d.lg. 7 settembre 2005 n. 209) - trova applicazione anche nelle controversie come nella specie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Assicurazione resp. civile – Clausola fatti accidentali – Copertura per fatti colposi

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23762 (rel. M. Rossetti)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.p.c. per l’inesistenza del rischio.

Assicurazione contro i danni – Reintegrazione in forma specifica – Clausola limitativa dell’oggetto del contratto

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 luglio 2022, n. 23415 (rel. P. Spaziani)

Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757).

Danno da premorienza – Liquidazione – Durata effettiva della vita – Criterio della proporzionalità

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41933 (rel. F.M. Cirillo)

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

FGVS – Azione recuperatoria – Regresso ex art. 292 C.d.A.

Cassa. Civ., SS.UU., sentenza 7 luglio 2022, n. 21514 (rel. A. Scrima)

L'azione prevista dal comma 1 dell’art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell’art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

Danni da emotrasfusioni: principi consolidati

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 8 luglio 2022, n. 21695 (rel. E. Scoditti)

Costituisce indirizzo consolidato e assai risalente di questa Corte (si veda già Cass. sez. U. n. 576 del 2008) quello secondo cui in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della salute è responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto (fra le tante da ultimo Cass. n. 11360 del 2018 - relativa a trasfusione eseguita nel 1992 - e n. 8405 del 2020).
Altrettanto consolidato è l'orientamento secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (fra le tante da ultimo Cass. n. 21145 del 2021 e n. 1566 del 2019).
Va infine rammentato che in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. n. 17084 del 2017).

Art. 696 bis cpc – Condizione di procedibilità della domanda – Orientamento del Tribunale di Catania

Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ex art. 8 comma 2, Legge n. 24/2017: Limiti di utilizzo – Condizione di procedibilità della domanda - Ammissibilità

[...] Ci si è chiesti se la parte pretesa danneggiata per dedotta malpractice medica, esperito un primo procedimento di mediazione, chiuso con verbale negativo, possa, successivamente, proporre un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e ciò in considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto una condizione di procedibilità alternativa, a scelta dell’interessato.
Secondo il Tribunale di Catania, il ricorso così incoato deve essere dichiarato inammissibile, giacché la condizione di procedibilità si è già avverata e, pertanto, viene meno l’interesse, giuridicamente rilevante e tutelabile, a intraprendere un procedimento di istruzione preventiva per attuare la condizione di procedibilità, invero già attuata (Tribunale di Catania, 19.05.2021; conforme a Tribunale di Cosenza, 08.05.2019).

Assicurazione RC: nulla la clausola che esclude la rifusione delle spese processuali

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 luglio 2022, n. 21220 (rel. M. Rossetti)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c.

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Annullamento del contratto – Art. 1892 c.c.

Tribunale di Palermo, sez. III, sentenza 30 giugno 2022, n. 2875 (g. G. Nozzetti)

A mente dell’art. 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato su circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Per giurisprudenza consolidata, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass., 10.6.2020 n. 11115; 30.11.2011 n. 25582; 25.2.2002 n. 2740).
Nel caso di specie, nel momento in cui compilarono il questionario informativo, necessario ai fini della corretta valutazione del rischio, gli attori negarono – quanto meno con colpa grave - “di essere a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica” omettendo di fornire agli Assicuratori una informazione certamente rilevante per la prestazione del consenso alla conclusione del contratto assicurativo, come può desumersi dal tenore dell’intero regolamento contrattuale, dall’insistita esclusione dalla copertura di sinistri conseguenti a fatti già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti, dall’espresso richiamo al disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. sia nell’art. 17 co. 2 CGA che sul Modulo di proposta contenente il questionario informativo.
L’eccezione riconvenzionale, tempestivamente proposta, con cui gli Assicuratori hanno invocato l’annullabilità dei contratti assicurativi, è dunque idonea a paralizzare la domanda di adempimento contrattuale proposta dagli attori per il pagamento dell’indennizzo assicurativo e per il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa e resistenza nei diversi gradi del giudizio di responsabilità contabile.