14 Settembre 2023

Danni da emotrasfusione – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 7 settembre 2023, n. 26091 (rel. I. Ambrosi)
In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura sanitaria dimostrare che, al momento della trasfusione, il paziente fosse già affetto dall'infezione di cui domanda il risarcimento. E' altresì onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare di avere rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma.

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. S.U. n. 577 del 2008 e numerose altre, fino a Cass. n. 24073 del 2017).

Va tenuto conto inoltre delle precisazioni che, in tema di responsabilità professionale medica, la Suprema Corte ha affermato che il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l’esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell’inadempimento del professionista (cfr. Cass. sez. 3, n. 6386 del 03/03/2023; Cass. sez. 3, 22/02/2023, n. 5490; Cass. Sez. 6 – 3, 26/11/2020 n. 26907; Cass. sez. 3, 11/11/2019 n. 28991; Cass. sez. 3, 23/08/2018 n. 21008).

In particolare, e stato precisato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017) che “è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all’agente” (in tal senso: Cass. Sez. 3, 29/03/2022 n. 10050)