03 Gennaio 2024

Confessione del conducente (es. CID): esclusa efficacia probatoria nei confronti di proprietario e assicurazione

Tribunale di Palermo, III sez. civ., sentenza 7 novembre 2023, n. 4939 (g. G. Nozzetti)
In merito all’efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell’assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687; Cass. 19327/2017).
La mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell’art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014).
Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all’art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n. 4010).

Nel caso di specie, le risultanze probatorie acquisite sono risultate irrimediabilmente contraddittorie e non in grado di fornire una prova affidabile del fatto che l’evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall’attore e soprattutto circa il coinvolgimento e la responsabilità del conducente dell’autoveicolo di proprietà della convenuta, per cui – mancata la dimostrazione dell’an – la pretesa azionata nei confronti della proprietaria e dell’assicuratrice è stata rigettata.

A diverse conclusioni è pervenuto il Giudicante relativamente alla domanda risarcitoria rivolta al conducente, le cui dichiarazioni confessorie non lasciano spazio ad un libero apprezzamento del loro contenuto ad opera del Giudicante, atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., formano piena prova, nei confronti del confitente, circa i fatti sfavorevoli da costui riferiti; è preclusa al Giudicante ogni valutazione circa l’attendibilità e veridicità dei fatti riferiti dal dichiarante, non potendo il Tribunale che attenersi alle risultanze della prova assunta.

Era, dunque, onere del convenuto nel caso di specie offrire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di andare esente da responsabilità nei confronti del danneggiato ma costui – restando contumace ed ammettendo, anzi, sia nel corso della prova per interpello che nel modulo CID – di aver posto in essere una
manovra incauta, inosservante delle regole di condotta fissate dall’art. 154 Codice della Strada, ha nei fatti escluso qualsivoglia apporto colposo del danneggiato al verificarsi dell’evento di danno.

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