26 Febbraio 2026

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Uberrima bona fides – Percezione, notizia o conoscenza di presupposti di responsabilità

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 7 novembre 2025, n. 29456 (rel. S. G. Guizzi)
L'art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie", ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità", deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.

L’art. 1892 c.c. è “espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio”, di talché “la reticenza gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery”, e ciò perché siffatto onere “discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto – essendo preordinato a garantire l’equilibrio tra premio e rischio – è dettato nell’interesse dell’intera massa degli assicurati e non dell’assicuratore” (così, in motivazione, Cass., ord. n. 3010/2025).

Difatti, “poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti”, in particolare non avendo “l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato” o “di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula”, come “si desume – tra gli altri – dagli artt. 1892 e 1909 c.c.”; esse, infatti, sancendo “la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore. Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all’art. 1898 c.c., la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistema e rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo” (così Cass., ord. n. 20658/2024).

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