Risarcimento terzo trasportato – Errore inescusabile dell’assicuratore – Surrogazione legale – Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c.
L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell' art. 2036, comma 3, c.c.
La Suprema Corte ha ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo vittime della Strada dall’assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali l’art. 141 c.ass.
In particolare, il pagamento del debito altrui non legittima, per ciò solo, il solvens a pretendere la restituzione di quanto pagato (invece che dall’accipiens) dal terzo effettivo debitore.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno da tempo stabilito che l’adempimento spontaneo dell’obbligazione altrui, ai sensi dell’art. 1180 c.c., non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del terzo (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946).
Chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi:
- a) se il suo errore fu scusabile può
a’) ripetere dall’accipiens quanto pagato, con l’azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo c.c.);
a”) promuovere nei confronti del terzo debitore l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09);
- b) se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.).
Nel caso di specie ricorre l’ipotesi sub (b).
Il pagamento del debito altrui, quando avvenga per errore inescusabile, non è ripetibile dall’accipiens, in quanto l’errore scusabile del solvens è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità (ex multis, Cass. sez. 6, 12/03/2019, n. 7066; Cass. Sez. L., 16/02/2009, n. 3707; Cass. Sez. 1, 11/03/1987, n. 2525, e via risalendo fino a Cass. Sez. 3, 30/08/1962, n. 2728).
Quando l’indebito soggettivo non sia ripetibile dall’accipiens, l’art. 2036, terzo comma, c.c., stabilisce che “colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore” (in termini Cass. Sez. 1, 24/06/1980, n. 3958, a mente della quale “in tema di indebito soggettivo ex persona debitoris, il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, e di pretendere, quindi, dall’effettivo debitore, il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa nei confronti dell’accipiens”).
Il “subentro nei diritti” di chicchessia costituisce tecnicamente una fattispecie di surrogazione. Pertanto, la sentenza impugnata, rigettando la domanda di surrogazione dell’incauta solvens nei confronti dei debitori, è incorsa nel vizio di falsa applicazione di legge.