28 Aprile 2023

Consenso informato: occorre prova dell’omessa informazione, dell’eventuale rifiuto dell’intervento e dei danni derivati

Tribunale di Palermo, sez. III civ., ordinanza rigetto 702bis REP. 3485-2023 del 20.04.2023 (g. E. Catanzaro)
Non può essere riconosciuto ai parenti il diritto iure hereditatis al risarcimento del c.d. danno subito dal paziente da mancato/carente consenso informato nel caso in cui non sia fornita la prova che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico o il trattamento sanitario in generale qualora fosse stato adeguatamente informato dei rischi prevedibili connessi allo stesso. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione.
Inoltre, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile solo qualora il paziente (o gli aventi diritto, in caso di decesso) alleghi e dia prova che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

Nel caso in esame risulta dalla documentazione allegata che al paziente sia stata omessa l’informazione legata alla presenza di possibili soluzioni terapeutiche chirurgiche alternative.

In particolare, è stato rilevato che il modello di consenso informato sottoscritto dall’interessato era: (i) generico e (ii) non adeguato rispetto all’invasività della procedura chirurgica d’elezione e alla gravità delle complicanze, che poi di fatto si vennero a verificare. Lo stesso non appariva dunque adeguato alle particolarità del paziente.

Orbene, stante l’intervenuto decesso dell’interessato in prossimità dell’intervento, il decidente ha accertato, tramite il ricorso alle presunzioni, che il paziente, anche se adeguatamente informato, avrebbe senz’altro accettato di sottoporsi all’intervento.

Tuttavia, anche nel caso in cui si fosse in presenza della violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente, i danni specificamente derivanti da questo vulnus non sono stati provati e pertanto non possono essere risarciti.